Decreto Legge 16/5/2020 n. 33
Articolo 3
Disposizioni finali
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14/7/2020, N. 74---------------------------------------------------------------------------------
Disposizioni finali
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio
2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'articolo 1. (1) (2) (3)
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
---------
(1) Comma modificato dall'art. 1, DL 30/7/2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25/9/2020, n. 124.
(2) Comma modificato dall'art. 1, DL 7/10/2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/11/2020, n. 159.
(3) Comma modificato dall'art.1, DL 14/1/2021, n. 2.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19Articolo 1 bis - Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19
Articolo 2 - Sanzioni e controlli
Articolo 3 - Disposizioni finali
Articolo 4 - Entrata in vigore