Decreto Legge 16/5/2020 n. 33
Articolo 2
Sanzioni e controlli
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14/7/2020, N. 74---------------------------------------------------------------------------------
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35.Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da cinque a trenta giorni.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto
dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre
la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una
durata non superiore a cinque giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella
misura massima.
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente
decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo
Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai
sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19Articolo 1 bis - Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19
Articolo 2 - Sanzioni e controlli
Articolo 3 - Disposizioni finali
Articolo 4 - Entrata in vigore