Legge 27/12/2019 n. 160
Articolo 19
(Entrata in vigore
SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 -Articolo 2 - Stato di previsione dellentrata
Articolo 3 - Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e disposizioni relative
Articolo 4 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative
Articolo 5 -
Articolo 6 - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Articolo 7 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
Articolo 8 - Stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversita e della ricerca
Articolo 9 - Stato di previsione del Ministero dellinterno e disposizioni relative
Articolo 10 - Stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 11 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
Articolo 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Articolo 13 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative
Articolo 14 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo e disposizioni relative
Articolo 15 - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
Articolo 16 - Totale generale della spesa
Articolo 17 - Quadro generale riassuntivo
Articolo 18 - Disposizioni diverse
Articolo 19 - (Entrata in vigore