Articolo Normativa

Legge 27/12/2019 n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Articolo 13

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2020, in conformita’ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, per l’anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2020 il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita’ degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita’ agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione », nell’ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita’ di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2020, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu’ di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita’ comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 - Stato di previsione dell’entrata
Articolo 3 - Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative
Articolo 4 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative
Articolo 5 -
Articolo 6 - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Articolo 7 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
Articolo 8 - Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Articolo 9 - Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative
Articolo 10 - Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 11 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
Articolo 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Articolo 13 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative
Articolo 14 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e disposizioni relative
Articolo 15 - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
Articolo 16 - Totale generale della spesa
Articolo 17 - Quadro generale riassuntivo
Articolo 18 - Disposizioni diverse
Articolo 19 - (Entrata in vigore

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