Articolo Normativa

Decreto Legge 24/10/2019 n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Articolo 8

Proroga di termini

Proroga di termini

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e al secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 2 - Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 3 - Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 4 - Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
Articolo 5 - Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
Articolo 6 - Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma
Articolo 7 - Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 8 - Proroga di termini
Articolo 9 - Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere
Articolo 10 - Entrata in vigore

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