Articolo Normativa

Decreto Legge 24/10/2019 n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Articolo 3

Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' inserito il seguente:
«Articolo 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalita' procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarita' amministrativa e tecnica, compresa la conformita' edilizia e urbanistica, nonche' sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalita' stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale e' convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonche', ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorita':
a) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono ricomprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
b) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono ricomprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) richieste di contributo relative ad attivita' produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
d) richieste di contributo relative ad unita' strutturali in cui sono ricomprese unita' immobiliari destinate ad abitazione o ad attivita' produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 2 - Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 3 - Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 4 - Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
Articolo 5 - Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
Articolo 6 - Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma
Articolo 7 - Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 8 - Proroga di termini
Articolo 9 - Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere
Articolo 10 - Entrata in vigore

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