Articolo Normativa

Decreto Legge 14/10/2019 n. 111

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Articolo 7

Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, e’ riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonche’ per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria
Articolo 2 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
Articolo 3 - Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
Articolo 4 - Azioni per la riforestazione
Articolo 5 - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale
Articolo 6 - Pubblicità dei dati ambientali
Articolo 7 - Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
Articolo 8 - Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 9 - Entrata in vigore

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