Articolo Normativa

Decreto Legge 14/10/2019 n. 111

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Articolo 2

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l’anno 2019, euro 70 milioni per l’anno 2020, euro 70 milioni per l’anno 2021, euro 55 milioni per l’anno 2022, euro 45 milioni per l’anno 2023 e euro 10 milioni per l’anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e’ riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche’ di biciclette anche a pedalata assistita. Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e’ autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o piu’ comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto e’ emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria
Articolo 2 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
Articolo 3 - Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
Articolo 4 - Azioni per la riforestazione
Articolo 5 - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale
Articolo 6 - Pubblicità dei dati ambientali
Articolo 7 - Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
Articolo 8 - Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 9 - Entrata in vigore

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