Serra ancorata a terra, il permesso edilizio é necessario

Una serra realizzata come “struttura leggera” e installata nel terreno «attraverso dei semplici plinti», per non rischiare che sia portata via che dal vento, non rappresenta un intervento di edilizia libera, per cui è necessario un titolo edilizio. Così il Consiglio di Stato – sentenza n.6346/2021 (Sesta Sezione) – che torna a ribadire i confini tra edilizia libera e non, con riferimento ai criteri della «precarietà» e soprattutto della «astratta amovibilità».

In questo caso in particolare, l’opera, realizzata presso il comune di Brancaleone (Rc) era una serra a uso agricolo che, pur essendo costituita da «strutture agevolmente rimovibili» svolge delle funzioni continuative, per cui modifica «in modo duraturo l’effetto urbanistico-territoriale» e «per estensione e presenza duratura nel tempo, determina un’alterazione dei luoghi permanentemente stabile».

La struttura, realizzata senza alcun titolo edilizio, ricade su un’area con vincolo paesaggistico-ambientale e idrogeologico-forestale. >> Per una PERGOLA DA REALIZZARE IN UNA ZONA VINCOLATA, È POSSIBILE?

Inoltre, l’intervento è da non ritenersi stagionale dal momento che rimane in quella posizione per tutto l’anno. A seguito dell’ordinanza di demolizione il proprietario ha proposto il ricorso al Tar Calabria, che lo ha respinto, e si è quindi appellato al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza del Primo giudice.

>> Leggi anche: SERRA BIOCLIMATICA E RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA, LE CARATTERISTICHE

No edilizia libera, perché la serra è ancora al suolo

«La funzione svolta da un’opera – precisano i giudici della Sesta sezione – rileva in ordine alla necessità della previa acquisizione del titolo edilizio per la realizzazione della stessa, escludendosene la sussumibilità nell’alveo della categoria dell’attività edilizia “libera”, sebbene manifesti una potenziale facile amovibilità, caratteristica che nella specie non può dirsi del tutto sussistente essendo le serre in questione ancorate al suolo con plinti di cemento armato, restando indifferenti, sotto un profilo prettamente edilizio e di carico urbanistico delle installazioni, le ragioni di tale “invasivo” metodo di ancoraggio».

>> Potrebbe interessarti anche: GIARDINO D’INVERNO, UNO SPAZIO VERSATILE CON MENO CONSUMO DI ENERGIA

I manufatti non precari alterano lo stato dei luoghi

«Infatti – viene poi aggiunto – l’astratta amovibilità delle strutture non ne muta la qualificazione edilizia, in quanto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. E ciò in quanto i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale

>>> Se invece c’è una tettoia in zona vincolata? QUi tutte le risposte

Foto di copertina: iStock/Magnus Ekelund

Sorry. No data so far.