Condominio e manutenzione ascensore, pagano anche i negozi al piano terra

Quando si parla di spese di manutenzione di scale o ascensori, non sempre si conoscono le regole per la divisione dei pagamenti. Riguardo a un quesito di questo tipo risponde Matteo Rezzonico del L’Esperto Risponde del Sole 24 Ore (21/03/2022).

“Abito in un condominio di 40 appartamenti, suddivisi in due scale e dieci negozi. Dovendo sostituire gli ascensori, ormai obsoleti, il nostro amministratore non sa decidersi se far partecipare alle spese anche i negozi. C’è una norma di legge in merito?”

In assenza di una diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), le spese per la sostituzione degli ascensori divenuti obsoleti sono da ripartire a norma dell’articolo 1124, primo comma, del Codice civile. Tale disposizione stabilisce che «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».

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I proprietari di negozi al piano terra devono partecipare alle spese di manutenzione dell’ascensore

Si ritiene che anche i condòmini proprietari di negozi al piano terreno, pur se con accesso autonomo dalla pubblica via, siano tenuti a partecipare alla relativa spesa.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che «a differenza dell’installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’articolo 1124 del Codice civile», e che «l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto e in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne» (Cassazione, sentenza 23222 del 27 settembre 2018).

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Foto di copertina: iStock/Askar Karimullin

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