Condominio e alberi vecchi, la sostituzione non è innovazione
Nel caso di un condominio, la sostituzione di un albero originario, ormai vecchio costituisce innovazione? Con quale maggioranza si può intervenire con questi lavori condominiali? Vediamo la risposta al quesito a cura di Cesarina Vittoria Vegni del L’Esperto Risponde del 4/04/22.
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La sostituzione di alberi originari non è innovazione
“Un condominio, costruito sul sedime di una villa ottocentesca, ha conservato gli alberi di alto fusto. Un recente esame fitostatico ha raccomandato costosi interventi di potatura e monitoraggio oppure la sostituzione dei vecchi alberi, per prevenire cadute e danni in caso di eventi meteorologici estremi.”
Dal verbale dell’assemblea straordinaria si evince che sono stati decisi interventi conservativi senza prendere in considerazione la sostituzione delle piante giudicate “mature”. Si chiede se per decidere una delle due opzioni sia sufficiente la maggioranza del 50% oppure se sia necessaria la maggioranza dei due terzi.
La prospettazione fatta nel quesito relativamente alla natura delle opere alternative – potatura e monitoraggio oppure sostituzione dei vecchi alberi – richiama la distinzione tra opere straordinarie, per deliberare le quali sono necessarie la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio (articolo 1136, quarto comma, del Codice civile), e le innovazioni ex articolo 1120 del Codice civile, per le quali si richiede la maggioranza degli intervenuti e dei due terzi del valore dell’edificio.
Si ritiene che per nessuno dei due interventi, e quindi neppure per la sostituzione delle piante originarie e ormai vetuste, si possa parlare di innovazione, in quanto non si tratta di opere nuove o di mutamento di destinazione di vecchi beni. Infatti, si provvederebbe alla sostituzione di alberi ad alto fusto già presenti nel condominio con altri analoghi. Pertanto, si ritiene che sia in un caso (monitoraggio e potatura) che nell’altro (piantumazione di nuovi alberi al posto di quelli maturi) si tratti di opere straordinarie, e quindi da deliberare con la maggioranza del 50% sopra indicata.
Foto di copertina: iStock/Nikada