Articolo Normativa

Decreto Legge 14/8/2020 n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Articolo 58

Fondo per la filiera della ristorazione

Capo VI
Sostegno e rilancio dell'economia

Fondo per la filiera della ristorazione

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, e’ istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite di spesa. 2. Il fondo di cui al comma 1 e’ finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo e’ erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché’ di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il saldo del contributo e’ corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
4. L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed e’ alternativo a quello concedibile ai sensi dell’articolo 59.
6. Per l’attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l’accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il richiedente e’ tenuto a registrarsi all’interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all’emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L’acquisto di cui al comma 2 e’ certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all’esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l’attività di cui al presente comma necessiti dell’identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all’identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ determinato l’importo dell’onere a carico dell’interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati. 8. Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All’irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto emesso dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva e’ effettuata mediante ruolo. 9. Qualora l’attività d’impresa di cui al comma 2 cessi successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza ai sensi del comma 3 e’ tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L’eventuale atto di recupero di cui al comma 8 e’ emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza che ne e’ responsabile in solido con il beneficiario. 10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114. All’espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
Articolo 1 bis - Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa
Articolo 1 ter - Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania
Articolo 2 - Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
Articolo 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Articolo 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
Articolo 5 - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
Articolo 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Articolo 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Articolo 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Articolo 10 - Indennità lavoratori marittimi
Articolo 10 bis - Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi
Articolo 11 - Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto
Articolo 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Articolo 12 bis - Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
Articolo 13 - Disposizioni concernenti l'indennita' a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza
Articolo 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Articolo 15 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
Articolo 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 17 - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale
Articolo 18 - Disposizioni in materia di patronati
Articolo 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
Articolo 20 - Disposizioni per il settore aereo
Articolo 21 - Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici
Articolo 21 bis - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
Articolo 21 ter - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Articolo 22 - Fondo per la formazione personale delle casalinghe
Articolo 23 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Articolo 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
Articolo 24 bis - Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma
Articolo 25 - Disposizioni in materia di procedure concorsuali
Articolo 25 bis - Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022
Articolo 26 - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
Articolo 26 bis - Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza
Articolo 26 ter - Disposizioni in materia di giustizia contabile
Articolo 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
Articolo 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne
Articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
Articolo 29 bis - Misure per il sostegno del sistema termale nazionale
Articolo 29 ter - Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19
Articolo 30 - Incentivi in favore del personale sanitario
Articolo 30 bis - Decontribuzione Sud Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 31 - Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Articolo 31 bis - Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19
Articolo 31 ter - Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico
Articolo 31 quater - Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari
Articolo 32 - Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico 2020-2021
Articolo 32 bis - Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021
Articolo 32 ter - Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche
Articolo 33 - Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del sistema della formazione superiore
Articolo 33 bis - Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute
Articolo 34 - Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario
Articolo 34 bis - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali
Articolo 35 - Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»
Articolo 36 - Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare
Articolo 37 - Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria
Articolo 37 bis - Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337
Articolo 37 ter - Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 37 quater - Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 37 quinquies - Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata
Articolo 37 sexies - Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 38 - Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana
Articolo 38 bis - Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 39 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
Articolo 40 - Incremento ristoro imposta di soggiorno
Articolo 41 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 41 bis - Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 42 - Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali
Articolo 42 bis - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori
Articolo 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale
Articolo 44 - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale
Articolo 44 bis - Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 44 ter - Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate
Articolo 45 - Incremento risorse per progettazione enti locali
Articolo 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali
Articolo 46 bis - Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi
Articolo 46 ter - Rifinanziamento del «Fondo demolizioni»
Articolo 47 - Incremento risorse per piccole opere
Articolo 48 - Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane
Articolo 48 bis - Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni
Articolo 48 ter - Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni
Articolo 49 - Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane
Articolo 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana
Articolo 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
Articolo 52 - Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
Articolo 53 - Sostegno agli enti in deficit strutturale
Articolo 54 - Termine per gli equilibri degli enti locali
Articolo 55 - Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA
Articolo 56 - Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
Articolo 57 bis - Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
Articolo 57 ter - Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Articolo 57 quater - Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009
Articolo 58 - Fondo per la filiera della ristorazione
Articolo 58 bis - Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Articolo 58 ter - Disposizioni urgenti in materia di apicoltura
Articolo 58 quater - Misure a favore del settore vitivinicolo
Articolo 59 - Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici
Articolo 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
Articolo 60 bis -
Articolo 61 - Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio
Articolo 61 bis -
Articolo 62 - Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
Articolo 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
Articolo 63 bis -
Articolo 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Articolo 64 bis -
Articolo 65 - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020
Articolo 66 - Interventi di rafforzamento patrimoniale
Articolo 67 - Riassetto gruppo SACE
Articolo 68 - P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
Articolo 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche
Articolo 70 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato
Articolo 71 - Modalita’ di svolgimento semplificate delle assemblee di societa’
Articolo 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
Articolo 72 bis -
Articolo 73 - Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
Articolo 74 - Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive
Articolo 74 bis -
Articolo 75 - Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita’ d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 76 - Sospensione scadenza titoli di credito
Articolo 77 - Misure urgenti per il settore turistico
Articolo 78 - Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
Articolo 78 bis -
Articolo 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
Articolo 80 - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
Articolo 80 bis -
Articolo 81 - Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa’ sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche
Articolo 82 - Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021
Articolo 83 - Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale
Articolo 84 - Disposizioni in materia di autotrasporto
Articolo 85 - Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche’ in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
Articolo 86 - Misure in materia di trasporto passeggeri su strada
Articolo 87 - Misure urgenti per il trasporto aereo
Articolo 88 - Decontribuzione cabotaggio crociere
Articolo 89 - Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo
Articolo 89 bis - Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola
Articolo 90 - Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente
Articolo 91 - Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative
Articolo 92 - Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali
Articolo 93 - Disposizioni in materia di porti
Articolo 94 - Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
Articolo 95 - Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia
Articolo 96 - Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria
Articolo 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Articolo 97 bis - Due per mille per associazioni culturali
Articolo 98 - Proroga secondo acconto ISA
Articolo 98 bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
Articolo 99 - Proroga riscossione coattiva
Articolo 100 - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
Articolo 101 - Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
Articolo 102 - Siti oscuramento
Articolo 103 - Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Articolo 104 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Articolo 105 - Lotteria degli scontrini cashless
Articolo 106 - Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
Articolo 107 - Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
Articolo 108 - Maggiorazione ex-Tasi
Articolo 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP
Articolo 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
Articolo 111 - Riscossione diretta società in house
Articolo 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Articolo 113 - Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020
Articolo 113 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 114 - Norma di copertura
Articolo 115 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato A - Limite di spesa personale di cui all'art.29, commi 2 e 3 anno 2020
Allegato B - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa