Articolo Normativa

Decreto Legge 30/4/2019 n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Articolo 36 bis

Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28/6/2019, N. 58
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Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di ELTIF.
3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 5.
7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
Articolo 2 - Revisione mini-IRES
Articolo 3 - Maggiorazione deducibilita' IMU dalle imposte sui redditi
Articolo 3 bis - Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
Articolo 3 ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
Articolo 3 quater - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso
Articolo 3 quinquies - Redditi fondiari percepiti
Articolo 3 sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023
Articolo 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box
Articolo 4 bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
Articolo 4 ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
Articolo 4 quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario
Articolo 4 quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita’ fiscale
Articolo 4 sexies - Termini di validita’ della dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 4 septies - Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 4 octies - Obbligo di invito al contraddittorio
Articolo 4 novies - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Articolo 4 decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale
Articolo 5 - Rientro dei cervelli
Articolo 5 bis - Modifiche all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 5 ter - Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
Articolo 6 - Modifiche al regime dei forfetari
Articolo 6 bis - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Articolo 7 bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Articolo 7 ter - Estensione degli interventi agevolativi al settore edile
Articolo 8 - Sisma bonus
Articolo 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Articolo 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Articolo 11 - Aggregazioni d'imprese
Articolo 11 bis - Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
Articolo 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Articolo 12 bis - Luci votive
Articolo 12 ter - Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura
Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 quinquies - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Articolo 12 sexies - Cedibilita’ dei crediti IVA trimestrali
Articolo 12 septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 12 octies - Tenuta della contabilita’ in forma meccanizzata
Articolo 12 novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Articolo 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Articolo 13 bis - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
Articolo 13 quater - Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita’ ricettive
Articolo 14 - Enti associativi assistenziali
Articolo 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Articolo 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
Articolo 15 ter - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali
Articolo 15 quater - Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita’ economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 16 - Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
Articolo 16 bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
Articolo 16 ter - Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa’ agricole
Articolo 16 quater - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale
Articolo 17 - Garanzia sviluppo media impresa
Articolo 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
Articolo 18 bis - Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
Articolo 18 ter - Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
Articolo 18 quater - Disposizioni in materia di fondi per l’internazionalizzazione
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
Articolo 19 ter - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 20 - Modifiche alla misura Nuova Sabatini
Articolo 21 - Sostegno alla capitalizzazione
Articolo 22 - Tempi di pagamento tra le imprese
Articolo 23 - Cartolarizzazioni
Articolo 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud
Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
Articolo 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
Articolo 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
Articolo 26 quater - Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
Articolo 27 - Societa' di investimento semplice - SIS
Articolo 28 - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
Articolo 28 bis - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Articolo 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Articolo 30 bis - Norme in materia di edilizia scolastica
Articolo 30 ter - Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e di servizi
Articolo 30 quater - Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
Articolo 31 - Marchi storici
Articolo 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
Articolo 32 bis - Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
Articolo 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
Articolo 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 ter - Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale
Articolo 34 - Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
Articolo 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Articolo 36 - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
Articolo 36 bis - Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine
Articolo 36 ter - Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Articolo 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
Articolo 38 - Debiti enti locali
Articolo 38 bis - Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 38 ter - Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni
Articolo 38 quater - Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana
Articolo 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Articolo 39 bis - Bonus eccellenze
Articolo 39 ter - Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 40 - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
Articolo 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
Articolo 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
Articolo 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
Articolo 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
Articolo 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Articolo 44 bis - Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale
Articolo 45 - Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
Articolo 46 - Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici
Articolo 47 bis - Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Articolo 48 - Disposizioni in materia di energia
Articolo 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Articolo 49 bis - Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Articolo 49 ter - Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma
Articolo 50 - Disposizioni finanziarie
Articolo 50 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 51 - Entrata in vigore