Articolo Normativa

Legge 3/5/2019 n. 37

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

Articolo 13

Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

Capo IV - Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l’articolo 20-bis e’ aggiunto il seguente:
«Art. 20-ter (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011). - 1. Ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.
2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonche’ il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell’albo previsto dall’articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all’articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob puo’ dettare disposizioni di attuazione dell’articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l’eventuale revoca dell’autorizzazione nelle ipotesi di cui all’articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonche’ alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;
b) all’articolo 190, al comma 3 e’ premesso il seguente:
«2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell’articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell’articolo 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 20-ter»;
c) all’articolo 194-quater, comma 1, dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la seguente:
«c-ter) dell’articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall’articolo 190, comma 2-quater»;
d) all’articolo 194-septies, comma 1, dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
«e-bis) dell’articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall’articolo 190, comma 2-quater».
2. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’Autorita’ interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 12 - Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali
Articolo 13 - Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
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Articolo 15 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
Articolo 16 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano
Articolo 17 - Designazione dell’autorita' competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746
Articolo 18 - Disposizioni relative alla responsabilita’ primaria e alla responsabilita’ ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021
Articolo 19 - Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
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Articolo 21 - Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
Articolo 22 - Clausola di invarianza finanziaria