Articolo Normativa

Decreto Legge 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Articolo 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2018, N. 136
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Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e' presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Articolo 1 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti
Articolo 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Articolo 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
Articolo 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Articolo 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea
Articolo 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti
Articolo 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 9 - Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Articolo 9 bis - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilita'
Articolo 10 - Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Articolo 10 bis - Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10 ter - Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilita'
Articolo 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
Articolo 12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
Articolo 13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
Articolo 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Articolo 15 - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
Articolo 15 bis - Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
Articolo 16 - Giustizia tributaria digitale
Articolo 16 bis - Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia
Articolo 16 ter - Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
Articolo 16 quater - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari
Articolo 16 quinquies - Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni
Articolo 16 sexies - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
Articolo 16 septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie
Articolo 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Articolo 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi
Articolo 19 - Disposizioni in materia di accisa
Articolo 20 - Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi
Articolo 20 bis - Sistemi di tutela istituzionale
Articolo 20 ter - Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa
Articolo 20 quater - Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
Articolo 20 quinquies - Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
Articolo 21 - Ferrovie dello Stato
Articolo 21 bis - Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Articolo 21 ter - Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Articolo 22 - Fondo garanzia e FSC
Articolo 22 bis - Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale
Articolo 22 ter - Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
Articolo 22 quater - Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
Articolo 23 - Autotrasporto
Articolo 23 bis - Disposizioni urgenti in materia di circolazione
Articolo 23 ter - Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga
Articolo 23 quater - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia
Articolo 24 - Missioni internazionali di pace
Articolo 24 bis - Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa
Articolo 24 ter - Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Articolo 24 quater - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi
Articolo 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Articolo 25 bis - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela
Articolo 25 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa
Articolo 25 quater - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Articolo 25 quinquies - Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria
Articolo 25 sexies - Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza
Articolo 25 septies - Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
Articolo 25 octies - Misure per il rilancio di Campione d'Italia
Articolo 25 novies - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Articolo 25 decies - Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 25 undecies - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione
Articolo 26 - Disposizioni finanziarie
Articolo 26 bis - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 27 - Entrata in vigore
Allegato - Elenco 1

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