Articolo Normativa

Decreto Legge 25/7/2018 n. 91

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 12

Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21/9/2018, N. 108
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Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
 a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
 c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 21/9/2018, n. 108.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di enti territoriali
Articolo 1 bis - Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali
Articolo 2 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 3 - Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia
Articolo 4 - Proroghe di termini in materia di infrastrutture
Articolo 4 bis - Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di politiche sociali
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di cultura
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 8 bis - Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di eventi sismici
Articolo 9 bis - Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
Articolo 9 ter - Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici
Articolo 9 quater - Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi
Articolo 11 bis - Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti
Articolo 11 ter - Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attivita' di agente e rappresentante di commercio
Articolo 11 quater - Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali
Articolo 12 - Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e i sviluppo infrastrutturale del Paese
Articolo 13 bis - Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Articolo 13 ter - Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Articolo 14 - Entrata in vigore