Decreto Legge 16/10/2017 n. 148
Articolo 15 ter
Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 4/12/2017, N. 172
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Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: « alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti » sono aggiunte le seguenti: « , fino al 30 giugno 2019 »; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto ».
2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita', essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto « IV pacchetto ferroviario », l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.
4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su: a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165; c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare ».
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Articolo 15 ter - Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima
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Allegato - Allegato - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri