Decreto Legge 20/6/2017 n. 91
Articolo 16 sexies
Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 3/8/2017, N. 123
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Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. In considerazione della complessita' della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attivita' senza soluzione di continuita', oltre che per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 700 milioni di euro».
3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.».
4. Al fine di garantire l'omogeneita' operativa delle attivita' funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita' di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonche' di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «con le medesime modalita', su richiesta delle Amministrazioni interessate,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la ripartizione delle risorse.».
6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «esclusivamente per quelli» sono soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bisnon si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 11 quater - Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno
Articolo 12 - Costo standard per studente
Articolo 12 bis - Ulteriori disposizioni per le università
Articolo 13 - Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
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Articolo 14 - Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
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Articolo 17 - Entrata in vigore
