Articolo Normativa

Decreto legislativo 16/12/2016 n. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

Articolo 15

Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica

Titolo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
(Attuazione dell'articolo 3, paragrafo I, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
Capo II
Disposizioni per le infrastrutture di ricarica

Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 17-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche' per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali».
2. All'articolo 17-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «secondo comma del codice civile» sono sostituite dalle parole: «primo, secondo e terzo comma del codice civile».
3. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' aggiunto il seguente comma: «2. sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, si applicano i medesimi sistemi, componenti identita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi in circolazione».
4. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 2-bis».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita' e campo di applicazione (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 2 - Definizioni (Attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 3 - Disciplina del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 4 - Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricita' per il trasporto. Sezione a) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 5 - Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale. Sezione b) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 6 - Disposizioni specifiche per la fornitura di gas naturale per il trasporto. Sezione c) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 7 - Disposizioni specifiche per la fornitura di gas di petrolio liquefatto per il trasporto. Sezione d) del Quadro Strategico Nazionale (Riferimento al considerando 7 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 8 - Informazioni per gli utenti (Attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 9 - Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale
Articolo 10 - Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale
Articolo 11 - Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di piccole dimensioni
Articolo 12 - Disposizioni per i serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL
Articolo 13 - Ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL
Articolo 14 - Reti isolate di GNL
Articolo 15 - Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica
Articolo 16 - Procedure per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto
Articolo 17 - Misure per promuovere la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico
Articolo 18 - Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricita' nel trasporto stradale
Articolo 19 - Circolazione dei veicoli nelle aree urbane
Articolo 20 - Relazione alla Commissione europea (Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2014/94/UE)
Articolo 21 - Abrogazioni
Articolo 22 - Coordinamento con normativa fiscale
Articolo 23 - Disposizioni tariffarie
Allegato 1 - Specifiche tecniche
Allegato 2 - Relazione
Allegato 3 - Quadro strategico nazionale
Allegato 4 - Elenco delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni del particolato PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014