Decreto legislativo 19/8/2016 n. 177
Articolo 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia
Capo II -
Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
Razionalizzazione dei presidi di polizia
1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonche’ l’articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall’articolo 7 del presente decreto, dell’articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche’ della revisione delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.
2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all’esercizio delle relative finalita’ istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonche’, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicita’, speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonche’ le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comparti di specialita delle Forze di polizia
Articolo 3 - Razionalizzazione dei presidi di polizia
Articolo 4 - Razionalizzazione dei servizi navali
Articolo 5 - Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia
Articolo 6 - Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112»
Articolo 7 - Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nellArma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni
Articolo 8 - Riorganizzazione dellArma dei carabinieri in conseguenza dellassorbimento del Corpo forestale dello Stato
Articolo 9 - Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato
Articolo 10 - Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato
Articolo 11 - Disposizioni concernenti altre attivita del Corpo forestale dello Stato
Articolo 12 - Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato
Articolo 13 - Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato
Articolo 14 - Arma dei carabinieri
Articolo 15 - Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 16 - Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza
Articolo 17 - Personale che transita nella Polizia di Stato
Articolo 19 - Disposizioni finanziarie
Articolo 20 - Entrata in vigore
Allegato - Tabella A
Allegato - Tabella B
Allegato - Tabella C
Allegato - Tabella 4