Articolo Normativa

Legge 28/12/2015 n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Articolo 32

Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

Capo VI - Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

 Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale  Riduzione del tributo
 da 0,01 per cento fino  alla percentuale inferiore al 10 per cento  30 per cento
10 per cento 15 per cento
20 per cento 25 per cento
40 per cento 50 per cento
60 per cento 70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD e' calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge tale attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonche' le modalita' di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater e' effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.
3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivita' di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;
d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».
2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare
Articolo 2 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Articolo 3 - Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
Articolo 4 - Modifica dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 5 - Disposizioni per incentivare la mobilita' sostenibile
Articolo 6 - Disposizioni in materia di aree marine protette
Articolo 7 - Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992
Articolo 8 - Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attivita' di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione
Articolo 9 - Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonche' impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione
Articolo 10 - Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
Articolo 11 - Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private
Articolo 12 - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Articolo 13 - Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas
Articolo 14 - Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale
Articolo 15 - Disposizione di interpretazione autentica
Articolo 16 - Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi
Articolo 17 - Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE
Articolo 18 - Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi
Articolo 19 - Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici
Articolo 20 - Consumo energetico delle lanterne semaforiche
Articolo 21 - Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale
Articolo 22 - Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori
Articolo 23 - Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici
Articolo 25 - Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti
Articolo 26 - Fertilizzanti correttivi
Articolo 27 - Pulizia dei fondali marini
Articolo 28 - Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo
Articolo 29 - Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti
Articolo 30 - Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi
Articolo 31 - Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Articolo 32 - Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio
Articolo 33 - Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti
Articolo 35 - Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti
Articolo 36 - Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti
Articolo 37 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico
Articolo 38 - Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici
Articolo 39 - Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare
Articolo 40 - Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
Articolo 41 - Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
Articolo 42 - Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Articolo 43 - Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori
Articolo 44 - Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti
Articolo 45 - Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati
Articolo 46 - Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica
Articolo 47 - Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica
Articolo 48 - Rifiuti ammessi in discarica
Articolo 49 - Miscelazione dei rifiuti
Articolo 50 - Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita' di recupero ambientale
Articolo 51 - Norme in materia di Autorita' di bacino
Articolo 52 - Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
Articolo 53 - Materiali litoidi
Articolo 54 - Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico
Articolo 55 - Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
Articolo 56 - Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto
Articolo 57 - Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria
Articolo 58 - Fondo di garanzia delle opere idriche
Articolo 59 - Contratti di fiume
Articolo 60 - Tariffa sociale del servizio idrico integrato
Articolo 61 - Disposizioni in materia di morosita' nel servizio idrico integrato
Articolo 62 - Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano
Articolo 63 - Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta
Articolo 64 - Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259
Articolo 65 - Acque reflue dei frantoi oleari
Articolo 66 - Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati
Articolo 67 - Comitato per il capitale naturale
Articolo 68 - Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli
Articolo 69 - Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attivita' economiche
Articolo 70 - Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
Articolo 71 - Oil free zone
Articolo 72 - Strategia nazionale delle Green community
Articolo 73 - Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili
Articolo 74 - Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilita' e tutela degli usi civici
Articolo 75 - Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES
Articolo 76 - Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico
Articolo 77 - Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile
Articolo 78 - Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio
Articolo 79 - Clausola di salvaguardia
Allegato 1 - Allegato 1

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