Articolo Normativa

Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Articolo 74

Adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali

Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale

Adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’art. 114:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell’ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 151, comma 2. L’ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all’art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;
c) al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario.»;
d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite le seguenti: « dell’azienda»;
e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti:  «b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.»
d) al comma 8, dopo le parole:  «i seguenti atti» sono inserite le seguenti: «dell’azienda»;
e) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:  «8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell’istituzione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell’istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;
2) alla lettera d) del comma 2 dell’art. 147 dopo le parole: «la relazione del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
3) al comma 4 dell’art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
4) all’art. 150:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
b) il comma 3 è abrogato;
5) l’art. 151 è sostituito dal seguente:  «Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.
8. Entro il 31 luglio l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
6) all’art. 152:
a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:
«a) art. 177;
b) art. 185, comma 3;
c) articoli 197 e 198;
d) art. 205;
e) articoli 213 e219»;
7) al comma 4 dell’art. 153, le parole: «annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole:
«dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti:«, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;
8) all’art. 154:  a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti
«1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
2. L’Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l’adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall’applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis. Nell’ambito dei suoi compiti, l’Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;
4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;
b) il comma 7 è abrogato;
9) all’art. 157: a) al comma1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l’adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.
1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.»;
10) l’art. 160 è abrogato;
11) all’art. 162:
a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote  di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.»;
12) l’art. 163 è sostituito dal seguente:  «Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222.
4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;
13) l’art. 164 è sostituito dal seguente:
«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L’unità di voto del bilancio per l’entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;
14) all’art. 165:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario », dopo le parole: «all’entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:  «2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all’art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza.
3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell’elenco di cui all’allegato n. 13/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.
4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all’art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell’art. 14, che costituisce parte integrante dell’allegato n. 14.
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell’elenco di cui all’allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.»;
6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l’ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall’art. 187, commi 3 e 3-bis, con l’indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in uscita l’importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall’art. 188;
d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell’esercizio precedente.
8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:
a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio cui si riferisce il bilancio;
b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l’omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;
15) all’art. 166:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. »;
b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.»;
16) l’art. 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;
17) all’art. 168:
a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite di giro»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economali, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all’art. 160.» sono sostituite dalle seguenti:
« comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d’entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l’equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.
2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;
18) l’art. 169 è sostituito dal seguente:
«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera
il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art. 157.
3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»;
19) l’art. 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;
20) l’art. 171 è abrogato;
21) l’art. 172 è sostituito dal seguente:
«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;
22) all’art. 174:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell’organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall’organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;
c) al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole :
«di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;
23) all’art. 175:
a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell’organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma
5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente»;
d) al comma 4, dopo le parole: « in via d’urgenza» sono inserite le seguenti: «opportunamente motivata,»;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente;
e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;
g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;
h) al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;
i) al comma 9, dopo le parole: «dell’organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater, » e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;
l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.»;
m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»
24) all’art. 176:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;
b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti:
«, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;
25) all’art. 179:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «l’accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
seguendo le seguenti disposizioni»;
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”,»;
d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:  «c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;»;
e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l’accertamento per cassa.»;
f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell’ente» sono aggiunte le seguenti:«, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 «3-bis. L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;
26) all’art. 180:
a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: «delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti»;
b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;
c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;
d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
« h-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell’ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L’ente procede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;
f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo.
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.
4-quater. È vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.
4-quinquies. Gli ordinativi d’incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e la successiva emissione nell’esercizio successivo in conto residui.
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all’ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
27) al comma 3 dell’art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti:«, non superiori ai quindici giorni lavorativi»;
28) all’art. 183:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»;
b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato»;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile.»;
d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:
«5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»;
f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le parole:
«all’art. 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»
29) all’art. 185:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»;
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;»;
c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;
d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse;
e) alla lettera i) della comma 2,dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;
f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti:
«i-bis) la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
i-quater) l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»;
g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al rispetto dell’autorizzazione di cassa,»;
h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo.»;
i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
30) all’art. 186:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente:
«Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»;
31) all’art. 187:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»;
b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’art. 188.
2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
 Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;
c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193.
L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»;
32) all’art. 188:
a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita la seguente:
«immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all’art. 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell’art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell’esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell’approvazione del rendiconto e dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, si provvede all’adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.
1-ter. A seguito dell’eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell’ambito delle attività previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell’approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall’art. 163, comma 3.
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»;
33) all’art. 189:
a) al comma 2 le parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall’ente costituiscono residui attivi a valere dell’entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell’ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»;
c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»;
34) all’art. 191:
a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»;
b) al comma 2 le parole: «all’intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall’art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.
35) all’art. 193:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.»;
b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà», sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.» sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»;
36) all’art. 195
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»:
 b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate
vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.»;
c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell’ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;
d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»;
e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;
37) la lettera a) del comma 2 dell’art. 197 è sostituita dalla seguente:
«a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;
38) all’art. 199:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte corrente del», la parola : «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;
39) all’art. 200:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»:
b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario eventualmente modificato dall’organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti:
«di previsione»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione;
c) dall’utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.
1-ter. Per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»;
40) all’art. 201:
a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento,»;
b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;
41) all’art. 203:
a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»;
b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;  42) all’art. 204:
a) al comma 1, le parole: «Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;
b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito.»;
c) al comma 2, le parole: «dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell’economia e delle finanze»;
d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;
43) all’art. 205-bis:
a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale.» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l’erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell’insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;
44) all’art. 206:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti:
«di previsione»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
45) all’art. 207:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunità montane di cui fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Con il regolamento di contabilità l’ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.»;
46) alla lettera b) del comma 1 all’art. 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»;
47) all’art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195.»;
48) dopo il comma 1 dell’art. 215 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell’ordinativo a disposizione dell’ente.»;
49) all’art. 216:
a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti l’esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell’esercizio finanziario.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell’ente»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»;
50) all’art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;
51) all’art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;
52) alla lettera c) del comma 1 dell’art. 225, dopo la parola:
«conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa;
53) all’art. 226:
a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all’art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» è sostituita dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» è sostituita dalla seguente: «informatici»;
54) all’art. 227:
a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;
55) all’art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»;
b) al comma 2, le parole: «risorsa dell’»sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;
c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»;
d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o
disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di
competenza e della gestione di cassa e del risultato di
amministrazione alla fine dell’esercizio»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.»;
g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente:
«riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole:
«nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell’interno.»;
h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5sono approvati con il regolamento di cui all’art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
56) all’art. 229:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio.
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
b) i commi 3,4, 5, 6,7, 9 e 10 sono abrogati;
57) all’art. 230:
a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»:
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,»;
c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;
d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;
e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;
f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;
58) l’art. 231 è sostituito dal seguente:
«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

59) l’art. 232 è sostituito dal seguente:
«Art. 232. (Contabilità economico-patrimoniale). - Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017.»;
60) dopo l’art. 233 è inserito il seguente:
«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017.»;
61) all’art. 239:
a) al comma 1, lettera b), numero 2),dopo le parole:«variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio.»;
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono inserite le seguenti: «di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti:
«dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’art. 11, commi 8 e 9, e»;
c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo;»;
62) al comma 4 dell’art. 246, le parole: «bilancio preventivo per l’esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»;
63) al primo periodo del comma 1 dell’art. 250, dopo le parole:
«nell’ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con riferimento all’esercizio in corso,»;
64) al primo periodo del comma 5 dell’art. 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.». (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, DLGS 10/8/2014, n. 126.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Adozione di sistemi contabili omogenei
Articolo 3 - Principi contabili generali e applicati
Articolo 3 bis - Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
Articolo 4 - Piano dei conti integrato
Articolo 5 - Definizione della transazione elementare
Articolo 6 - Struttura della codifica della transazione elementare
Articolo 7 - Modalita’ di codificazione delle transazioni elementari
Articolo 8 - Adeguamento SIOPE
Articolo 9 - Il sistema di bilancio
Articolo 10 - Bilanci di previsione finanziari
Articolo 11 - Schemi di bilancio
Articolo 11 bis - Bilancio consolidato
Articolo 11 ter - Enti strumentali
Articolo 11 quater - Societa' controllate
Articolo 11 quinquies - Societa' partecipate
Articolo 12 - Omogeneita’ della classificazione delle spese
Articolo 13 - Definizione del contenuto di missione e programma
Articolo 14 - Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
Articolo 15 - Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
Articolo 16 - Flessibilita’ degli stanziamenti di bilancio
Articolo 17 - Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilistica
Articolo 18 - Termini di approvazione dei bilanci
Articolo 18 bis - Indicatori di bilancio
Articolo 19 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 20 - Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali
Articolo 21 - Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita’
Articolo 22 - Individuazione delle responsabilita’ all’interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 23 - Individuazione delle responsabilita’ all’interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale
Articolo 24 - Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione
Articolo 25 - Bilancio preventivo economico annuale
Articolo 26 - Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
Articolo 27 - Piano dei conti
Articolo 28 - Norme generali di riferimento
Articolo 29 - Principi di valutazione specifici del settore sanitario
Articolo 30 - Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN
Articolo 31 - Adozione del bilancio d’esercizio
Articolo 32 - Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
Articolo 33 - Tassonomia per gli enti in contabilita’ civilista
Articolo 34 - Aggiornamento schemi tecnici
Articolo 35 - Sistemi informativi e statistici della Sanita’
Articolo 36 - Principi generali in materia di finanza regionale
Articolo 37 - Sistema contabile
Articolo 38 - Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
Articolo 39 - Il sistema di bilancio delle regioni
Articolo 40 - Equilibrio di bilancio
Articolo 41 - Il piano degli indicatori e dei risultati attesi
Articolo 42 - Il risultato di amministrazione
Articolo 43 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Articolo 44 - Classificazione delle entrate
Articolo 45 - Classificazione delle spese
Articolo 46 - Fondo crediti di dubbia esigiblità
Articolo 47 - Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali
Articolo 48 - Fondi di riserva
Articolo 49 - Fondi speciali
Articolo 50 - Assestamento del bilancio
Articolo 51 - Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale
Articolo 52 - La gestione delle entrate e delle spese
Articolo 53 - Accertamenti
Articolo 54 - La riscossione
Articolo 55 - Il versamento
Articolo 56 - Impegni di spesa
Articolo 57 - Liquidazione della spesa
Articolo 58 - Il pagamento della spesa
Articolo 59 - Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
Articolo 60 - Gestione dei residui
Articolo 61 - Fondi statali per interventi speciali
Articolo 62 - Mutui e altre forme di indebitamento
Articolo 63 - Rendiconto generale
Articolo 64 - Gli inventari
Articolo 65 - Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali
Articolo 66 - Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto
Articolo 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale
Articolo 68 - Il bilancio consolidato
Articolo 69 - Servizio di tesoreria della regione
Articolo 70 - Cooperazione Stato-Regioni
Articolo 71 - Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia
Articolo 72 - Il Collegio dei revisori dei conti
Articolo 73 - Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni
Articolo 74 - Adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali
Articolo 75 - Adeguamento della definizione di indebitamento
Articolo 76 - Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci
Articolo 77 - Abrogazioni
Articolo 78 - Sperimentazione
Articolo 79 - Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 80 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegato 1 - Principi generali o postulati
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 - Allegato n. 4/1
Allegato 4 - Appendice tecnica al principio contabile 4/1
Allegato 4 - Allegato n. 4/2
Allegato 4 - Allegato n. 4/3
Allegato 4 - Allegato n. 4/4
Allegato 5 - Allegato n. 5/1
Allegato 5 - Allegato n. 5/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/1
Allegato 6 - Allegato n. 6/2
Allegato 6 - Allegato n. 6/3
Allegato 7 -
Allegato 8 - Allegato n. 8/1
Allegato 8 - Allegato n. 8/2
Allegato 8 - Allegato n. 8/3
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 - Allegato n. 12/1
Allegato 12 - Allegato n. 12/2
Allegato 12 - Allegato n. 12/3
Allegato 12 - Allegato n. 12/4
Allegato 12 - Allegato n. 12/5
Allegato 12 - Allegato n. 12/6
Allegato 12 - Allegato n. 12/7
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -