Articolo Normativa

Decreto Legge 21/6/2013 n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Articolo 31

Semplificazioni in materia di DURC

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9/8/2013, N. 98
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TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI
CAPO I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Semplificazioni in materia di DURC

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. (1)
[ 2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:
«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva»;
b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.». ] (5)
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu’ soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e’ disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; (2)
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita’, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’ di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita’, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche’ per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali e’ stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalita’ di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e’ in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC. (3)
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’ relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento gia’ rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita’. (3)
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo. (1) (4)
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) ha validita’ di centoventi giorni dalla data del rilascio. (1)
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita’ contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC). (1)
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater e’ disposta in presenza di un documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio. (1)
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L’esercizio dell’attivita’ d’impresa di spedizione non e’ soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(2) Lettera modificata dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(3) Comma modificato dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.
(4) Comma modificato dall'art. 4, DL 20/3/2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16/5/2014, n. 78.
(5) Comma abrogato dall'art. 218, DLGS 18/4/2016, n. 50 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 220 del medesimo Decreto Legislativo.

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Articolo 19 - Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Articolo 20 - Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
Articolo 21 - Differimento operativita’ della garanzia globale di esecuzione
Articolo 22 - Misure per l’aumento della produttivita’ nei porti
Articolo 23 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei turismo nautico
Articolo 24 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Articolo 25 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 25 bis - Modifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Articolo 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici
Articolo 26 bis - Suddivisione in lotti
Articolo 26 ter - Anticipazione del prezzo
Articolo 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
Articolo 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento
Articolo 29 - Data unica di efficacia degli obblighi
Articolo 29 bis - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita’ di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
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Articolo 54 ter - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Articolo 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Articolo 56 - Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
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Articolo 56 ter - Piani di azionariato
Articolo 56 quater - Diritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
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Articolo 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
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Allegato A -