Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19
Articolo 34
Definizioni.
TITOLO II - Norme in materia di distribuzione dei carburanti
Capo I - Principi generali, funzioni amministrative e definizioni
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - pensiline di copertura delle aree di rifornimento (1)
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o); (1)
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico; (1)
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing;
i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;
j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;
o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;
q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;
r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;
s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.
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Articolo 2 - Funzioni della Regione.
Articolo 3 - Funzioni della Provincia.
Articolo 4 - Funzioni del Comune.
Articolo 5 - Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi.
Articolo 6 - Documento energetico comunale.
Articolo 7 - Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali.
Articolo 8 - Programmazione finanziaria regionale.
Articolo 9 - Conferenza regionale per l'energia.
Articolo 10 - Accordi fra Stato e Regione.
Articolo 11 - Intesa fra Stato e Regione.
Articolo 12 - Autorizzazioni.
Articolo 13 - Contenuti dell'istanza.
Articolo 14 - Procedimento.
Articolo 15 - Provvedimento di autorizzazione unica.
Articolo 16 - Interventi non soggetti ad autorizzazione.
Articolo 17 - Accordi tra Regione e proponente.
Articolo 18 - Infrastrutture energetiche lineari.
Articolo 19 - Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici.
Articolo 20 - Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato.
Articolo 21 - Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia.
Articolo 22 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Articolo 23 - Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche.
Articolo 24 - Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA.
Articolo 25 - Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici.
Articolo 26 - Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici.
Articolo 27 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti.
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.
Articolo 29 - Disposizioni transitorie.
Articolo 30 - Norme finanziarie.
Articolo 31 - Finalità.
Articolo 32 - Funzioni della Regione.
Articolo 33 - Funzioni dei Comuni.
Articolo 34 - Definizioni.
Articolo 35 - Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale.
Articolo 36 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione.
Articolo 37 - Modifiche degli impianti esistenti.
Articolo 38 - Sospensione dell'esercizio dell'impianto.
Articolo 39 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.
Articolo 40 - Disciplina urbanistica.
Articolo 41 - Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti.
Articolo 42 - Impianti incompatibili e inidonei.
Articolo 43 - Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti.
Articolo 44 - Chiusura e rimozione dell'impianto.
Articolo 45 - Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti.
Articolo 46 - Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate.
Articolo 47 - Orario minimo.
Articolo 48 - Impianti a uso privato.
Articolo 49 - Impianti per natanti e aeromobili.
Articolo 50 - Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
Articolo 51 - Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione.
Articolo 52 - Sanzioni.
Articolo 53 - Abrogazioni.
Articolo 54 - Norme finali.
Articolo 55 - Norma di rinvio.
Articolo 56 - Rinvio dinamico.
Articolo 57 - Norme urgenti.
Articolo 58 - Entrata in vigore.
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(1) Lettera modificata dall'art. 52, LR 17/7/2015, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalità.Articolo 2 - Funzioni della Regione.
Articolo 3 - Funzioni della Provincia.
Articolo 4 - Funzioni del Comune.
Articolo 5 - Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi.
Articolo 6 - Documento energetico comunale.
Articolo 7 - Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali.
Articolo 8 - Programmazione finanziaria regionale.
Articolo 9 - Conferenza regionale per l'energia.
Articolo 10 - Accordi fra Stato e Regione.
Articolo 11 - Intesa fra Stato e Regione.
Articolo 12 - Autorizzazioni.
Articolo 13 - Contenuti dell'istanza.
Articolo 14 - Procedimento.
Articolo 15 - Provvedimento di autorizzazione unica.
Articolo 16 - Interventi non soggetti ad autorizzazione.
Articolo 17 - Accordi tra Regione e proponente.
Articolo 18 - Infrastrutture energetiche lineari.
Articolo 19 - Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici.
Articolo 20 - Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato.
Articolo 21 - Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia.
Articolo 22 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Articolo 23 - Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche.
Articolo 24 - Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA.
Articolo 25 - Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici.
Articolo 26 - Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici.
Articolo 27 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti.
Articolo 28 - Sanzioni amministrative.
Articolo 29 - Disposizioni transitorie.
Articolo 30 - Norme finanziarie.
Articolo 31 - Finalità.
Articolo 32 - Funzioni della Regione.
Articolo 33 - Funzioni dei Comuni.
Articolo 34 - Definizioni.
Articolo 35 - Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale.
Articolo 36 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione.
Articolo 37 - Modifiche degli impianti esistenti.
Articolo 38 - Sospensione dell'esercizio dell'impianto.
Articolo 39 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.
Articolo 40 - Disciplina urbanistica.
Articolo 41 - Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti.
Articolo 42 - Impianti incompatibili e inidonei.
Articolo 43 - Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti.
Articolo 44 - Chiusura e rimozione dell'impianto.
Articolo 45 - Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti.
Articolo 46 - Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate.
Articolo 47 - Orario minimo.
Articolo 48 - Impianti a uso privato.
Articolo 49 - Impianti per natanti e aeromobili.
Articolo 50 - Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
Articolo 51 - Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione.
Articolo 52 - Sanzioni.
Articolo 53 - Abrogazioni.
Articolo 54 - Norme finali.
Articolo 55 - Norma di rinvio.
Articolo 56 - Rinvio dinamico.
Articolo 57 - Norme urgenti.
Articolo 58 - Entrata in vigore.
