Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52
Articolo 4
Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 28/2005
Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
1. L’articolo 11 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Ambito di applicazione
1. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’attività commerciale come definita dall’articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio,
qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 39;
d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);
e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
k) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;
m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;
n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 26.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dellarticolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dellarticolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dellarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dellarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dellarticolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dellarticolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione duso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni duso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -
