Articolo Normativa

Decreto Assessoriale Sicilia 10/8/2012

Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale

Articolo 4

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, o della progettazione almeno preliminare, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
2. Per la realizzazione di lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente uno studio di fattibilità.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, relative ai lavori in economia di importo inferiore a 100.000 euro, sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco allegato alla scheda dell'elenco annuale.
4. La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
5. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
6. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
7. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Articolo 2 - Attività preliminari alla redazione del programma
Articolo 3 - Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
Articolo 4 - Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
Articolo 5 - Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso
Articolo 6 - Programmazione annuale dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi
Articolo 7 - Norme transitorie
Articolo 8 - Applicazione e aggiornamento
Allegato - Procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche

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