Legge Regionale Toscana 31/1/2012 n. 4
Articolo 3
Modifiche allarticolo 107 della l.r. 1/2005
CAPO I - MODIFICHE ALLA L.R. 1/2005
Modifiche all’articolo 107 della l.r. 1/2005
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente:
“b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all’articolo 96, comma 1;”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 107 è aggiunta la seguente:
“d bis) la zona sismica dove deve essere realizzato l’intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del sito ove essi devono essere realizzati.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 96 della l.r. 1/2005Articolo 2 - Modifiche allarticolo 105 quater della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 107 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 118 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 118 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 5 bis nella l.r. 58/2009
Articolo 9 - Norme finali e transitorie