Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 16/12/2011 n. 16

Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili

Articolo 1

Autorità competente

(Autorità competente)

1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
2. L’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale è individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.
3. La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale è delegata alle province, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Nell'esercizio di tale funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientate del Lazio (ARPA) e di quello del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.
4. La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 è riservata alla Regione

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Autorità competente
Articolo 2 - Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti
Articolo 3 - Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
Articolo 4 - Abrogazioni e disposizioni transitorie