Legge Regionale Lombardia 13/3/2012 n. 4
Articolo 13
Valutazione ambientale dei piani
PARTE II - Ulteriori disposizioni in materia urbanistico-edilizia
Valutazione ambientale dei piani.
1. All'articolo 4 della L.R. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "anche in riferimento ai commi", sono inserite le parole: "2-bis, ";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.";
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente: le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.
4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della L.R. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma."
2. I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di piano già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono conclusi secondo le procedure previgenti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità generaliArticolo 2 - Riqualificazione urbana incentivata
Articolo 3 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali
Articolo 5 - Sostituzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Interventi di edilizia residenziale sociale
Articolo 7 - Recupero delle aree industriali dismesse
Articolo 8 - Monitoraggio regionale
Articolo 9 - Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi
Articolo 10 - Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga
Articolo 11 - Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto
Articolo 12 - Realizzazione di ascensori esterni
Articolo 13 - Valutazione ambientale dei piani
Articolo 14 - Pubblicazione degli strumenti urbanistici
Articolo 15 - Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Articolo 16 - Approvazione dei piani attuativi conformi
Articolo 17 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 97 della L.R. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive
Articolo 19 - Protocolli volontari di certificazione energetica
Articolo 20 - Norma finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore
