Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 10
Articolo 5
Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP
TITOLO II - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP
1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l’esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.
2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per: a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise; b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; c) l’adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP; d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Sportello unico per le attività produttive
Articolo 3 - Svolgimento del procedimento in via telematica
Articolo 4 - Rete regionale degli SUAP
Articolo 5 - Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP
Articolo 6 - Banca dati regionale SUAP
Articolo 7 - Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive)
Articolo 8 - Interventi urbanistico-edilizi rientranti nellAllegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso
Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi
Articolo 10 - Procedimento unico
Articolo 11 - Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10 e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete
Articolo 12 - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti
Articolo 13 - Sanzioni
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali
Articolo 15 - Norme transitorie
Articolo 16 - Abrogazione di norme
Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (CILA), a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (articolo 7 e articolo 7-bis)
Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (articoli 7-bis e 9)