Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 18/4/2012 n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

Articolo 42

Catasto del sottosuolo.

TITOLO V - Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga
Capo II - Disciplina comunale del sottosuolo

Catasto del sottosuolo.

1.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, n formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:

a)  la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche;
b)  il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, così come definite al comma 3 dell'articolo 34 della L.R. 26/2003. (3)

2.  Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:

a)  la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, in conformità ai criteri dettati e dal Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18), nonché dalle eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui al comma 3-bis; (4)
b)  la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
c)  il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

3.  Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche di cui al comma 3-bis, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Catasto regionale infrastrutture e reti, parte integrante del Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 12/2005. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i tempi di attuazione del presente comma. (1)

3-bis.  Ai fini della mappatura delle reti di sottoservizi, eventuali modifiche delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 2 (Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) del Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 6"Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18)", sono apportate con atto del direttore generale competente della Giunta regionale, che coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l'atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. (2)

4.  L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 e di quanto definito dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5,00 e massima di euro 15,00 per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo, nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.(5)

5.  La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui al comma 1, previa verifica della corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche di cui al comma 3-bis, nel Catasto regionale infrastrutture e reti di cui al comma 3, parte integrante del Sistema Informativo Territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 12/2005.(5)

------------------

(1 ) Comma modificato dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2013, n. 9, sostituito dall’ art. 19, L.R. 8 luglio 2014, n. 19 ed infine nuovamente modificato dall'art. 4, L.R. 10 novembre 2015, n. 38.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2013, n. 9 e, successivamente, modificato dall’ art. 19, L.R. 8 luglio 2014, n. 19.
(3) Comma modificato dall’ art. 19, L.R. 8 luglio 2014, n. 19.
(4)  Lettera modificata dall’ art. 19, L.R. 8 luglio 2014, n. 19.
(5) Comma sostituito dall’ art. 19, L.R. 8 luglio 2014, n. 19

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Sostituzione dell'articolo 18 della L.R. 22/2006. Tirocini.
Articolo 2 - Modifica all'articolo 19 della L.R. 22/2006. Bottega-Scuola.
Articolo 3 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 22/2006. Apprendistato.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 21 della L.R. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua
Articolo 5 - Inserimento dell'articolo 23-bis nella L.R. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali.
Articolo 6 - Inserimento dell'articolo 23-ter nella L.R. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l'occupazione.
Articolo 7 - Modifica all'articolo 12 della L.R. 19/2007. Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale.
Articolo 8 - Modifica all'articolo 3 della L.R. 19/2007. Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche.
Articolo 9 - Modifiche agli articoli 21 e 22 della L.R. 19/2007. Valorizzazione del sistema regionale di alternanza scuola-lavoro
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. 33/2004. Banca dati degli studenti universitari.
Articolo 11 - Contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative della Regione.
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura
Articolo 13 - Modifiche alla L.R. 31/2008 in tema di servizio fitosanitario regionale.
Articolo 14 - Inserimento del Titolo VIII quater nella L.R. 31/2008. Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati.
Articolo 15 - Abrogazione della L.R. 37/1993.
Articolo 16 - Modifica all'articolo 10 della L.R. 21/2008. Sale cinematografiche.
Articolo 17 - Disciplina dei titoli edilizi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), della L.R. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011.
Articolo 18 - Modifica all'articolo 51 della L.R. 12/2005.
Articolo 19 - Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia.
Articolo 20 - Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla L.R. 36/1994.
Articolo 21 - Inserimento dell'articolo 95-bis nella L.R. 12/2005. Disposizioni per agevolare la valorizzazione di immobili comunali.
Articolo 22 - Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nella L.R. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita.
Articolo 23 - Modifica all'articolo 4-quater della L.R. 31/2008. Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico.
Articolo 24 - Modifiche alla L.R. 27/2009.
Articolo 25 - Modifiche agli articoli 29 e 30 della L.R. 26/2003. Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili (FER)
Articolo 26 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella L.R. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia.
Articolo 27 - Censimento delle piccole centrali idroelettriche dismesse e dei salti d'acqua.
Articolo 28 - Modifiche al Titolo III della L.R. 26/2003. Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica.
Articolo 29 - Programma regionale del settore minerario.
Articolo 30 - Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali.
Articolo 31 - Modifica all'articolo 10 della L.R. 24/2006. Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo.
Articolo 32 - Inserimento dell'articolo 21-bis nella L.R. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati.
Articolo 33 - Inserimento dell'articolo 8-bis nella L.R. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. 5/2010 e all'articolo 8 della L.R. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA.
Articolo 35 - Modifiche all'articolo 1 della L.R. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione.
Articolo 36 - Finalità ed oggetto.
Articolo 37 - Disposizione generale.
Articolo 38 - Strumenti di governo del sottosuolo.
Articolo 39 - Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.
Articolo 40 - PUGSS.
Articolo 41 - Regolamento per l'uso del sottosuolo.
Articolo 42 - Catasto del sottosuolo.
Articolo 43 - Messa a disposizione del patrimonio pubblico.
Articolo 44 - Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica.
Articolo 45 - Regime abilitativo semplificato.
Articolo 46 - Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL.
Articolo 47 - Atti generali di semplificazione e digitalizzazione.
Articolo 48 - Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese.
Articolo 49 - Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all'applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese.
Articolo 50 - Stage formativi del personale regionale presso imprese private.
Articolo 51 - Informatizzazione delle comunicazioni e dell'interscambio applicativo tra pubbliche amministrazioni
Articolo 52 - Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni
Articolo 53 - Iniziative per la digitalizzazione attraverso la Carta Regionale dei Servizi - CRS.
Articolo 54 - Qualità dei servizi pubblici.
Articolo 55 - Modifiche alla L.R. 73/1989. Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane.
Articolo 56 - Appalti per favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese.
Articolo 57 - Modifiche alla L.R. 1/2007. Garanzie.
Articolo 58 - Integrazione all'articolo 5 della L.R. 6/2010. Distretti del commercio.
Articolo 59 - Integrazione all'articolo 3 della L.R. 1/2007. Iniziative per l'attrattività degli investimenti.
Articolo 60 - Modifica all'articolo 4-ter della L.R. 31/2008. Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA)
Articolo 61 - Inserimento dell'articolo 12-ter nella L.R. 31/2008. Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari.
Articolo 62 - Modifica all'articolo 9 della L.R. 11/2011. Patto di stabilità territoriale.
Articolo 63 - Abrogazione dell'articolo 179 della L.R. 31/2008. Irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali
Articolo 64 - Entrata in vigore.

Sorry. No data so far.