Articolo Normativa

Decreto Legge 9/2/2012 n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Articolo 12

Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attivita’ economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commercial

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012, N. 35
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Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo III - Semplificazioni per le imprese
Sezione I - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attivita’ economiche e di controlli sulle imprese

Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attivita’ economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commerciali. (1)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita’ economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita’ delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. (2)
[ 2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta’ dell’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilita’ sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attivita’ di impresa, compresa quella agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalita’ asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attivita’ sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attivita’ economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. (3)
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi’ individuate le attivita’ sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
] (4)
5. Le Regioni, nell’esercizio della loro potesta’ normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche’ i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

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(1) Titolo modificato dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(2) Comma modificato dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(3) Comma modificato, lettera b) modificata e lettera c-bis) aggiunta dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(4) Comma abrogato dall'allegato n. 1, d.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
Articolo 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
Articolo 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR
Articolo 4 - Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
Articolo 5 - Cambio di residenza in tempo reale
Articolo 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
Articolo 6 bis - Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
Articolo 6 ter - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche
Articolo 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identita’ e di riconoscimento
Articolo 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche’ norme sulla composizione della Commissione per l’ esame di avvocato
Articolo 9 - Dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici
Articolo 10 - Parcheggi pertinenziali
Articolo 11 - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocita’
Articolo 11 bis - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali
Articolo 12 - Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attivita’ economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commercial
Articolo 12 bis - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
Articolo 13 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese
Articolo 15 - Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Articolo 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
Articolo 17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
Articolo 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Articolo 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 21 - Responsabilita’ solidale negli appalti
Articolo 22 - Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa’ di gestione aeroportuali
Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Articolo 27 - Esercizio dell’attivita’ di vendita diretta
Articolo 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Articolo 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Articolo 31 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
Articolo 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Articolo 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Articolo 34 - Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attivita’ di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Articolo 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Articolo 36 - Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana
Articolo 37 - Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Articolo 39 - Soppressione del requisito di idoneita’ fisica per avviare l’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione
Articolo 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Articolo 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
Articolo 43 - Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Articolo 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita’
Articolo 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
Articolo 46 - Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 47 - Agenda digitale italiana
Articolo 47 bis - Semplificazione in materia di sanita' digitale
Articolo 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 47 quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 47 quinquies - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Articolo 47 sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di universita’
Articolo 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita’
Articolo 50 - Attuazione dell’autonomia
Articolo 51 - Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Articolo 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia
Articolo 54 - Tecnologi a tempo determinato
Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Articolo 56 - Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO
Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Articolo 57 bis - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale
Articolo 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 59 - Disposizioni in materia di credito d’imposta
Articolo 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”
Articolo 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Articolo 62 - Abrogazioni
Articolo 62 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 63 - Entrata in vigore
Tabella A -

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