Legge Regionale Marche 31/10/2011 n. 20
Articolo 17
Modifiche alla l.r. 20/2003
(Modifiche alla l.r. 20/2003)
1. L'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Interventi a favore dello sviluppo)
1. La Regione interviene a favore dello sviluppo dei settori produttivi sostenendo:
a) i programmi di investimento delle PMI;
b) le politiche di localizzazione delle imprese;
c) gli investimenti delle PMI per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali nonché l'adozione di strumenti idonei al recupero dei mestieri d'arte che rischiano la scomparsa;
f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti;
g) l'attuazione di interventi per la creazione di imprese e di progetti volti a favorire il ricambio generazionale.
2. La Regione prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le PMI artigiane di servizio dei danni subiti a causa dell'esecuzione di lavori pubblici.".
2. Dopo l'articolo 8 della l.r. 20/2003 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis - (Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei settori produttivi, la Regione adotta interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale di area o di settore attraverso Programmi integrati di settore (PIS) e Accordi per il recupero produttivo (ARP) che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e con gli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. L'ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale.
3. L'ARP può essere attivato nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione totale di unità produttive e comporta la realizzazione di progetti di investimento che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine del reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2010)Articolo 2 - Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2010)
Articolo 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2010
Articolo 4 - Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2010
Articolo 5 - Alienazione di immobili regionali
Articolo 6 - Contributi alle imprese per l'adeguamento del parco veicoli
Articolo 7 - Contributo straordinario all'ERAP di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza degli edifici di ERP)
Articolo 8 - Modifiche alla l.r. 20/2010
Articolo 9 - Modifica alla l.r. 37/2008
Articolo 10 - Modifica alla l.r. 19/2007
Articolo 11 - Disposizioni in materia di Irap
Articolo 12 - Reimpiego delle economie ex l.r. 40/1992
Articolo 13 - (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
Articolo 14 - Fondo di garanzia dei confidi nel settore agricolo
Articolo 15 - Modifiche alla l.r. 36/2005
Articolo 16 - Modifiche alla l.r. 11/2004
Articolo 17 - Modifiche alla l.r. 20/2003
Articolo 18 - Modifica di termini in materia di artigianato e industria
Articolo 19 - Modifica alla l.r. 71/1997
Articolo 20 - Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo dei quantitativi di materiale di cava autorizzabili
Articolo 21 - Modifica alla l.r. 6/2005
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 4/2011
Articolo 23 - Differimento del termine di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009
Articolo 24 - Modifica alla l.r. 7/2004 e alla l.r. 31/2009
Articolo 25 - Modifica alla l.r. 16/2010
Articolo 26 - Riorganizzazione amministrativa
Articolo 27 - Modifica alla l.r. 32/2001
Articolo 28 - Modifica alla l.r. 21/2010
Articolo 29 - Modifiche alla l.r. 9/2006
Articolo 30 - Modifiche alla l.r. 22/2001
Articolo 31 - Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell'intermodalità
Articolo 32 - Modifiche alla l.r. 45/1998
Articolo 33 - Modifiche alla l.r. 27/2009
Articolo 34 - Modifica alla l.r. 7/2011
Articolo 35 - Investimenti nel settore sanitario
Articolo 36 - Modifica alla l.r. 13/2003
Articolo 37 - Disposizioni finanziarie conseguenti alla soppressione dell'ERF
Articolo 38 - Modifica alla l.r. 23/1995
Articolo 39 - Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2011
Articolo 40 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2011
Articolo 41 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 20/2010
Articolo 42 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 21/2010
Articolo 43 - Riepiloghi generali riassuntivi
Articolo 44 - Dichiarazione d'urgenza