Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 11/5/2011 n. 7

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale

Articolo 11

Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale. Provvedimenti in materia di rinaturalizzazione del territorio

Capo III - Disposizioni in materia di turismo rurale, rinaturalizzazione del territorio, finanziamento della spesa sanitaria e trasparenza. Linea d'azione “Itinerario Ragusa-Catania”

Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale. Provvedimenti in materia di rinaturalizzazione del territorio.

1.  In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilità di bilancio disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo Dec. 2011/1999/CE, pubblicata nella G.U.U.E. del 6 aprile 2011, serie L/91, l'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per il sud di cui alla Del. 11 gennaio 2011, n. 1, un “Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale”. L'Amministrazione presiede ai compiti di alta sorveglianza per la conservazione e tutela secondo i termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

2.  Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi ai sensi della Del. n. 1/2011, la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d'azione 4.3 “Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste” e 4.4 “Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente”, pari, rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro per l'anno 2011, è posta a carico del bilancio della Regione.

3.  Per le finalità del comma 2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari, rispettivamente, a 157.934 migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro.

4.  Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee d'azione di cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'autorizzazione di cui al comma 3 è ridotta di pari importo.

5.  In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

6.  Al personale assunto in attuazione degli articoli 45-ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

7.  Gli oneri discendenti dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l'esercizio finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in 2.800 migliaia di euro, a valere, rispettivamente sulle disponibilità dell'U.P.B. 10.5.1.3.2, capitolo 155318 e dell'U.P.B. 12.4.1.3.2, capitolo 150536. Per l'esercizio finanziario 2012, la relativa spesa, pari a 11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia di euro trova riscontro, rispettivamente, nell'U.P.B. 10.5.1.3.2 e nell'U.P.B. 12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
Articolo 2 - Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti.
Articolo 3 - Trasferimenti agli enti locali.
Articolo 4 - Norme sulle partecipazioni degli enti locali.
Articolo 5 - Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali.
Articolo 6 - Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali.
Articolo 7 - Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio di vigilanza venatoria.
Articolo 8 - Norme in materia di destinazione ricettivo-alberghiera di fabbricati.
Articolo 9 - Modifica di norme in materia di turismo rurale.
Articolo 10 - Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria.
Articolo 11 - Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale. Provvedimenti in materia di rinaturalizzazione del territorio
Articolo 12 - Linea d'azione “Itinerario Ragusa-Catania”. Anticipazione regionale.
Articolo 13 - Pubblicazione informatica delle delibere della Giunta regionale.
Articolo 14 - Modifiche di norme in materia di termini di presentazione di documenti finanziari.
Articolo 15 - Fondi globali e tabelle.
Articolo 16 - Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Articolo 17 - Norma finale.