Legge Regionale Abruzzo 21/6/2010 n. 22
Articolo 2
Modifiche ed integrazioni allart. 13 della L.R. 17.12.1997, n. 141
Modifiche ed integrazioni all’art. 13 della L.R. 17.12.1997, n. 141
1. All’art. 13 della L.R. 141/1997, è aggiunto il seguente punto 5:
“5. Gli stabilimenti possono delimitare, con sistemi di protezione a giorno non impattanti, di altezza non superiore a metri 1,80, un’area circostante la struttura principale; il sistema di protezione dovrà essere posto ad una distanza non superiore a 10 metri dal perimetro della struttura principale. Solo nel periodo invernale, nell’ambito delle concessioni, possono essere chiuse aree quali verande, saloni, etc. ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, anche se amovibili, costituiscono patrimonio della ditta concessionaria. Nell’ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche, non superiori al 5% dell’area in concessione per un massimo di 250 metri quadrati, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a metri 1,80.
Sono fatti salvi i sistemi di protezione esistenti, autorizzati antecedentemente alla data di approvazione del Piano del Demanio Marittimo PDMR.
I sistemi di protezione devono consentire, per tutta la durata dell’anno solare, il libero e gratuito accesso verso la battigia agli utenti, ai fini della libera balneazione e del corretto uso dell’arenile”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 21 giugno 2010
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Integrazione alla L.R. 18/2010Articolo 2 - Modifiche ed integrazioni allart. 13 della L.R. 17.12.1997, n. 141