Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 30/7/2010 n. 17

Disciplina dell’attività commerciale

Articolo 3

Definizioni

Capo II - Commercio al dettaglio

Sezione I - Disposizioni generali

Definizioni

1.   Per i fini di questo capo s'intende:

a)   per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b)   per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;

c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni; (1)

d)   per "grandi strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);

e)   per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;

f)   per "superficie di vendita" l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;

g)   per "commercio su aree pubbliche" la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;

h)   per "mercato" l'area pubblica o l'area privata della quale il comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi dati in concessione e destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

i)   per "forme speciali di vendita al dettaglio" la vendita in spacci interni e cioè la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari, nei campeggi, nei cinema, nei teatri, nei complessi culturali, sportivi e ricreativi a pagamento, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2.   Il regolamento di esecuzione può specificare le definizioni del comma 1 e può individuarne altre.
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(1) Comma modificato dall'art.8, LP 4/10/2012, n. 21.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Casi di esclusione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Settori merceologici
Articolo 5 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale
Articolo 6 - Subingresso
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni in materia di commercio
Articolo 8 - Esercizi di vicinato
Articolo 9 - Medie strutture di vendita
Articolo 10 - Grandi strutture di vendita
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita
Articolo 12 - Centri commerciali al dettaglio
Articolo 13 - Urbanistica commerciale
Articolo 14 - Esercizio dell'attività
Articolo 15 - Autorizzazioni
Articolo 16 - Adempimenti dei comuni
Articolo 17 - Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli
Articolo 18 - Mercati tipici
Articolo 19 - Tabelle speciali
Articolo 20 - Forme speciali di vendita al dettaglio
Articolo 21 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 22 - Comuni a economia turistica e ad attrazione commerciale
Articolo 23 - Orari di vendita
Articolo 24 - Chiusura degli esercizi di vendita
Articolo 25 - Parere sugli orari di vendita e sulla chiusura degli esercizi di vendita
Articolo 26 - Commercio in forma itinerante
Articolo 27 - Disposizioni speciali
Articolo 28 - Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Articolo 29 - Pubblicità e prezzi
Articolo 30 - Separazione delle merci
Articolo 31 - Esaurimento delle merci
Articolo 32 - Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa
Articolo 33 - Vendite sottocosto
Articolo 34 - Riviste e giornali
Articolo 35 - Commercio all'ingrosso
Articolo 36 - Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione
Articolo 37 - Rifornimento self-service di gas metano per autotrazione
Articolo 38 - Incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale
Articolo 39 - Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato
Articolo 40 - Ristrutturazione e modifiche degli impianti
Articolo 41 - Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante
Articolo 42 - Controllo sul gettito delle accise
Articolo 43 - Disposizioni varie
Articolo 44 - Provvedimenti attuativi
Articolo 45 - Finalità
Articolo 46 - Definizioni
Articolo 47 - Tipologia delle manifestazioni fieristiche
Articolo 48 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche
Articolo 49 - Comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica
Articolo 50 - Calendario delle manifestazioni fieristiche
Articolo 51 - Vigilanza
Articolo 52 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio in sede fissa
Articolo 53 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 54 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Articolo 55 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio all'ingrosso
Articolo 56 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i distributori di carburante
Articolo 57 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche
Articolo 58 - Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Articolo 59 - Decadenza dalle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
Articolo 60 - Sospensione e decadenza dall'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante
Articolo 61 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane
Articolo 62 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 63 - Valorizzazione dei luoghi storici del commercio
Articolo 64 - Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio
Articolo 65 - Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli
Articolo 66 - Contributi per favorire l'incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili
Articolo 67 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale
Articolo 68 - Iniziative della Provincia per la promozione del commercio
Articolo 69 - Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 70 - Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione
Articolo 71 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 72 - Disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita
Articolo 73 - Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche
Articolo 74 - Disposizioni transitorie in materia di riviste e giornali
Articolo 75 - Disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante
Articolo 76 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 77 - Disposizioni finanziarie
Articolo 78 - Entrata in vigore e clausola sospensiva