Decreto Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010
Articolo 16
Verifiche e controlli
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Verifiche e controlli
1. Il soggetto attuatore definisce modalità per lo svolgimento dei controlli, che prevedano anche ispezioni sugli impianti, al fine verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, le false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante nonché dal diritto ai premi di cui agli articoli 9 e 10, fatta salva la ripetizione dell’indebito da parte del soggetto attuatore nel caso di incentivi già percepiti in base a dichiarazioni non veritiere.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
Articolo 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 6 - Ritiro e valorizzazione dellenergia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
Articolo 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 8 - Tariffe incentivanti
Articolo 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 14 - Tariffe incentivanti
Articolo 14 bis - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 15 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 16 - Verifiche e controlli
Articolo 17 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 18 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 19 - Attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Articolo 20 - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Articolo 21 - Disposizioni sul regime di autorizzazione
Articolo 22 - Disposizioni finali
Allegato 1 -
