Articolo Normativa

Legge 4/6/2010 n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009

Articolo 42

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE

1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all’elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all’allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all’articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
3. All’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
4. All’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell’ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie
Articolo 2 - Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa
Articolo 3 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
Articolo 4 - Oneri relativi a prestazioni e a controlli
Articolo 5 - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
Articolo 6 - Modifica all’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 7 - Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 8 - Modifica dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento
Articolo 9 - Introduzione dell’articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 10 - Ulteriori modifiche all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 11 - Attuazione della direttiva 2008/46/CE
Articolo 12 - Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 13 - Modifica all’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88
Articolo 14 - Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico
Articolo 16 - Recepimento della direttiva 2009/31/CE
Articolo 17 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti
Articolo 18 - Misure per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articolo 19 - Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117
Articolo 21 - Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 22 - Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 23 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/44/CE
Articolo 24 - Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate
Articolo 25 - Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006
Articolo 26 - Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Articolo 27 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine
Articolo 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Articolo 29 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all’art. 2 della legge 23/12/1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
Articolo 30 - Disposizioni per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile
Articolo 31 - Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Articolo 32 - Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del d.lgs. 19/8/2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28/11/2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Articolo 34 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche
Articolo 35 - Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002
Articolo 36 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Articolo 37 - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
Articolo 38 - Modifiche al capo II del d,lgs. n. 286/2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/7/2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri
Articolo 39 - Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali
Articolo 40 - Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell’Unione europea
Articolo 41 - Modifica al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari
Articolo 42 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE
Articolo 43 - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Articolo 44 - Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico
Articolo 45 - Delega al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga
Articolo 46 - Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/9/2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo
Articolo 47 - Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale
Articolo 48 - Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194
Articolo 49 - Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca
Articolo 50 - Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009
Articolo 51 - Disposizioni relative all’Amministrazione degli affari esteri
Articolo 52 - Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro
Articolo 53 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale
Articolo 54 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88
Allegato 1 - (Articolo 20, comma 2)
Allegato 2 - (art. 51, comma 1, lettera h))
Allegato A - (Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)