Decreto legislativo 26/3/2010 n. 59
Articolo 82
Attività di spedizioniere doganale
PARTE SECONDA
Titolo III -
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni
Attività di spedizioniere doganale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46, primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale»;
b) I'articolo 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)
1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.»
c) I'articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Art. 51 (Ammissione agli esami)
1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. II requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Esclusioni
Articolo 3 - Servizi sociali
Articolo 4 - Servizi finanziari
Articolo 5 - Servizi di comunicazione
Articolo 6 - Servizi di trasporto
Articolo 7 - Altri servizi esclusi
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Clausola di specialità
Articolo 10 - Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi
Articolo 11 - Requisiti vietati
Articolo 12 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale
Articolo 13 - Notifiche
Articolo 14 - Regimi autorizzatori
Articolo 15 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 16 - Selezione tra diversi candidati
Articolo 17 - Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni
Articolo 18 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni
Articolo 19 - Efficacia delle autorizzazioni
Articolo 20 - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione
Articolo 21 - Requisiti da giustificare
Articolo 22 - Deroghe al regime della libera prestazione
Articolo 23 - Condizioni di lavoro
Articolo 24 - Parità di trattamento
Articolo 25 - Sportello unico
Articolo 26 - Diritto all'informazione
Articolo 27 - Certificazioni
Articolo 28 - Restrizioni vietate
Articolo 29 - Divieto di discriminazioni
Articolo 30 - Assistenza ai destinatari
Articolo 31 - Informazioni sui prestatori e sui loro servizi
Articolo 32 - Risoluzione delle controversie
Articolo 33 - Assicurazioni
Articolo 34 - Comunicazioni commerciali
Articolo 35 - Attività multidisciplinari
Articolo 36 - Cooperazione tra autorità nazionali competenti
Articolo 37 - Mutua assistenza
Articolo 38 - Obblighi generali per le autorità competenti
Articolo 39 - Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro
Articolo 40 - Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio
Articolo 41 - Meccanismo d'allerta
Articolo 42 - Deroghe per casi individuali
Articolo 43 - Mutua assistenza in caso di deroghe individuali
Articolo 44 - Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione
Articolo 45 - Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per I'esercizio di professioni regolamentate
Articolo 46 - Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate
Articolo 47 - Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento
Articolo 48 - Regolamenti
Articolo 49 - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore
Articolo 50 - Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Articolo 51 - Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici
Articolo 52 - Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario
Articolo 53 - Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario
Articolo 54 - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista
Articolo 55 - Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Articolo 56 - Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo
Articolo 57 - Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Articolo 58 - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Articolo 59 - Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi
Articolo 60 - Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Articolo 61 - Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri
Articolo 62 - Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali
Articolo 63 - Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale
Articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 65 - Esercizi di vicinato
Articolo 66 - Spacci interni
Articolo 67 - Apparecchi automatici
Articolo 68 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
Articolo 69 - Vendite presso il domicilio dei consumatori
Articolo 70 - Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche
Articolo 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
Articolo 71 bis - Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati
Articolo 71 ter - Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici
Articolo 72 - Attività di facchinaggio
Articolo 73 - Attività di intermediazione commerciale e di affari
Articolo 74 - Attività di agente e rappresentante di commercio
Articolo 75 - Attività di mediatore marittimo
Articolo 76 - Attività di spedizioniere
Articolo 77 - Attività di acconciatore
Articolo 78 - Attività di estetista
Articolo 79 - Attività di tintolavanderia
Articolo 80 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 bis - Stimatori e pesatori pubblici
Articolo 80 ter - Attivita' di mediatori per le unita' di diporto
Articolo 80 quater - Ruolo dei periti e degli esperti
Articolo 80 quinquies - Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale
Articolo 81 - Marchi ed attestati di qualità dei servizi
Articolo 82 - Attività di spedizioniere doganale
Articolo 83 - Strutture turistico - ricettive
Articolo 84 - Clausola di cedevolezza
Articolo 85 - Modifiche e abrogazioni
Articolo 86 - Disposizioni finanziarie
