Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 12/6/2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Articolo 49

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19

TITOLO IV - Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19

1. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 10 alla fine del comma 1 si aggiungono le parole “e la Valutazione Ambientale Strategica.”;
b) all’articolo 10, dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma 6 bis: “Per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni necessitano di valutazione ambientale, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, Titoli I e II.”;
c) all’articolo 25, dopo il comma 6, si aggiunge il seguente comma 6 bis: “ Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.”;
d) all’articolo 27 si aggiunge il seguente comma 3 bis: “ Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”;
e) all’articolo 27, dopo il comma 4, si aggiunge il seguente comma 4 bis: “Prima dell’adozione del Piano Strutturale completo di REU, il Responsabile del Procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente e certifica, con una dichiarazione che diventa parte integrante del Piano, il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nella procedura di formazione e adozione del Piano e la coerenza del Piano strutturale oggetto di adozione con gli strumenti della pianificazione territoriale vigente.”;
f) all’articolo 27, dopo il comma 7, si aggiunge il seguente comma 7 bis: “Il Provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte prevenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate”.
g) all’articolo 65, comma 2, terzo capoverso dopo le parole “entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico” sono aggiunte le parole: “Le disposizioni di cui alla precedente lettera b) non si applicano, fino alla conclusione delle controversie in corso, ai comuni che, pur avendo espletato le procedure di pubblicazione del bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale, non hanno proceduto al conferimento del medesimo incarico a causa di provvedimenti giudiziali o di provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici”.
h) il comma 4 dell’articolo 65, per come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 14, è così ulteriormente modificato: “I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l’iter amministrativo attraverso l’atto conclusivo della Convenzione”.
i) all’articolo 73, comma 1, terzo periodo dopo le parole “Entro” aggiungere le parole “e non oltre”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Interventi per le calamità naturali
Articolo 5 - Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo
Articolo 6 - Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
Articolo 13 - Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali
Articolo 14 - Recupero alloggi proprietà privata
Articolo 16 - Contributi diversi
Articolo 19 - Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 23 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27
Articolo 33 - Incremento aliquota IRAP
Articolo 34 - Riscossione delle sanzioni
Articolo 35 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile
Articolo 38 - Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate
Articolo 39 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Articolo 40 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 41 - Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi
Articolo 42 - Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative
Articolo 43 - Rateizzazione su crediti tributari accertati
Articolo 44 - Temporanea difficoltà economica
Articolo 45 - Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali
Articolo 47 - Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 49 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Articolo 50 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
Articolo 53 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23
Articolo 61 - Disposizioni diverse
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio
Articolo 64 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 66 - Organizzazione della struttura regionale della protezione civile
Articolo 68 - Dimensionamento scolastico
Articolo 71 - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese
Articolo 72 - Pubblicazione

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