Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2009 n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Articolo 19

Entrata in vigore

CONVERTITO DALLA LEGGE 26/2/2010, N. 26
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Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione il legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009
Articolo 2 - Costituzione della Unita' stralcio e Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania
Articolo 3 - Unita' stralcio
Articolo 4 - Unita' operativa
Articolo 5 - Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate
Articolo 6 - Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra
Articolo 7 - Trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra
Articolo 8 - Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra
Articolo 9 - Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
Articolo 10 - Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
Articolo 11 - Regione, province, societa' provinciali e consorzi
Articolo 12 - Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani
Articolo 13 - Personale dei consorzi
Articolo 14 - Personale del Dipartimento della protezione civile
Articolo 15 - Disposizioni in materia di protezione civile
Articolo 16 - Attivita' di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile
Articolo 17 - Interventi urgenti nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
Articolo 18 - Copertura finanziaria
Articolo 19 - Entrata in vigore