Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 9/10/2009 n. 26

Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia

Articolo 3

Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria

Capo I - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
             
Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria

1. Il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.
4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.”.
2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, previgente all’entrata in vigore della presente legge.


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria
Articolo 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
Articolo 5 - Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
Articolo 6 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
Articolo 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
Articolo 8 - Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
Articolo 9 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
Articolo 10 - Dichiarazione d’urgenza

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