Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 4/12/2009 n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

Articolo 48

(Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno all’affitto

TITOLO V - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL’ACCESSO ALLA LOCAZIONE
CAPO I - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

(Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno all’affitto

1. È istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato.
2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il fondo nazionale di cui all’articolo 11 della l. 431/1998.
3. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;
b) con risorse autonome regionali;
c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci.4. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abilitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi) e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l’intento di garantire la facilità di accesso all’intervento e l’immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione.
6. Il riconoscimento del diritto d’intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro.
7. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo, è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l’indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari.
8. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del d.lgs. 109/1998, i comuni, in attesa dell’istituzione di propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in loro vece, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione.
9. La Giunta regionale determina, a consuntivo, l’entità globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonché le modalità di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo.
10. I comuni che concorrono con risorse proprie al finanziamento possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto del testo unico
Articolo 2 - (Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000) - Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - (Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000) - Programmazione regionale
Articolo 4 - (Art. 2, L.R. 5/2004; Art. 4, c. 4, L.R. 13/2009) - Fondi immobiliari
Articolo 5 - (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) - Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (ALER)
Articolo 6 - (Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, L.R. 1/2000; Art. 2, c. 18 bis e 18 ter, L.R. 2/2000; Art. 2, c. 2, L.R. 5/2008) - Risorse finanziarie
Articolo 7 - (Art. 3, c. 51 sexies, L.R. 1/2000; Art. 4, c. 5, 6 e 7, L.R. 13/2009) - Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti
Articolo 8 - (Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, L.R. 1/2000) - Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 9 - (Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, L.R. 1/2000) - Competenze dei comuni
Articolo 10 - (Art. 3, c. 51 ter, L.R. 1/2000) - Potere sostitutivo
Articolo 11 - (Art. 4, L.R. 13/1996) - Aziende lombarde per l’edilizia residenziale
Articolo 12 - (Art. 5, L.R. 13/1996) - Attività delle ALER
Articolo 13 - (Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008) - Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione
Articolo 14 - (Art. 6, L.R. 13/1996) - Statuto delle ALER
Articolo 15 - (Art. 7, L.R. 13/1996) - Organi delle ALER
Articolo 16 - (Art. 8, L.R. 13/1996) - Consiglio di amministrazione delle ALER
Articolo 17 - (Art. 9, L.R. 13/1996) - Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione
Articolo 18 - (Art. 10, L.R. 13/1996) - Presidente
Articolo 19 - (Art. 11, L.R. 13/1996) - Direttore generale
Articolo 20 - (Art. 12, L.R. 13/1996) - Collegio dei sindaci
Articolo 21 - (Art. 14, L.R. 13/1996) - Indennità di carica
Articolo 22 - (Art. 15, L.R. 13/1996) - Fonti di finanziamento
Articolo 23 - (Art. 16, L.R. 13/1996) - Bilancio e programmi di attività delle ALER
Articolo 24 - (Art. 17, L.R. 13/1996) - Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER
Articolo 25 - (Art. 18, L.R. 13/1996) - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Articolo 26 - (Art. 19, L.R. 13/1996) - Diritti dell’utente
Articolo 27 - (Art. 5, L.R. 36/2008) - Norme transitorie
Articolo 28 - (Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, L.R. 1/2000) - Principi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 29 - (Art. 3, c. 51 quarter e 51 quinquies, L.R. 1/2000) - Norme per l’integrazione sociale
Articolo 30 - (Artt. 1 e 2 , L.R. 27/2007) - Ambito di applicazione
Articolo 31 - (Art. 3, L.R. 27/2007) - Determinazione del canone di locazione sopportabile
Articolo 32 - (Art. 4, L.R. 27/2007) - Spese per i servizi
Articolo 33 - (Art. 5, L.R. 27/2007) - Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica
Articolo 34 - (Art. 6, L.R. 27/2007) - Uso razionale del patrimonio
Articolo 35 - (Art. 7, L.R. 27/2007) - Contributi di solidarietà
Articolo 36 - (Art. 10, L.R. 27/2007) - Aggiornamenti
Articolo 37 - (Art. 11, L.R. 27/2007) - Norme transitorie
Articolo 38 - (Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983) - Autogestione
Articolo 39 - (Art. 35 bis, L.R. 91/1983) - Partecipazione dell’utenza
Articolo 40 - (Art. 8, L.R. 27/2007) - Canone moderato
Articolo 41 - (Art. 1, c. 4 e 5, L.R. 40/2004) - Locazione studenti
Articolo 42 - (Art. 1, L.R. 14/2007) - Canone convenzionato
Articolo 43 - (Art. 2, L.R. 14/2007) - Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato
Articolo 44 - (Art. 3, L.R. 14/2007) - Fondo regionale
Articolo 45 - (Art. 1, L.R. 27/2007) - Finalità
Articolo 46 - (Art. 9, L.R. 27/2007) - Alloggi assegnati
Articolo 47 - (Art. 11 bis, L.R. 31/1985) - Alloggi liberi
Articolo 48 - (Art. 2, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno all’affitto
Articolo 49 - (Art. 2, c. 17, L.R. 2/2000) - Fondo per il sostegno alla locazione temporanea
Articolo 50 - (Art. 2, c. 18, L.R. 2/2000) - Valutazione del riparto delle risorse
Articolo 51 - Norma di abrogazione
Articolo 52 - Norma finale
Articolo 53 - Norma finanziaria