Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 23/10/2009 n. 4

Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo

Articolo 3

Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

CAPO I - Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.
2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l'incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l'incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.
3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell'imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'articolo 7.
4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte.
5. In attesa della revisione o dell'adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola
Articolo 4 - Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva
Articolo 5 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 6 - Interventi sul patrimonio edilizio pubblico
Articolo 7 - Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica
Articolo 8 - Condizioni di ammissibilità degli interventi
Articolo 9 - Oneri
Articolo 10 - Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia
Articolo 11 - Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale
Articolo 12 - Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio
Articolo 13 - Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale
Articolo 14 - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13
Articolo 15 - Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti
Articolo 16 - Abrogazione
Articolo 17 - Entrata in vigore