Determinazione Agenzia del territorio 29/9/2009
Articolo 1
Redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali
Redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali
1. In tutte le ipotesi in cui e’ prevista la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti obbligati, ferma restando la debenza di tributi e sanzioni, sono dovuti gli oneri accessori previsti dall’allegata tabella, che sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 13 agosto 2007.
2. Gli oneri relativi alle attivita’ di rilievo sopralluogo, di cui all’allegata tabella, si applicano in misura dell’80%, quando non risulta possibile l’accesso all’immobile. In tal caso, i documenti di aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell’ubicazione topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della planimetria delle unita’ immobiliari limitata al solo perimetro presunto.
3. L’atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti inadempienti, contiene anche l’indicazione degli oneri posti a loro carico, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle relative modalita’ di versamento, nonche’ le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastaliArticolo 2 - Attivita' svolte dall'ufficio in caso di adempimento tardivo
Articolo 3 - Modalita di riscossione
Articolo 4 - Pubblicazione