Legge Regionale Toscana 8/5/2009 n. 24
Articolo 1
Finalità
Finalità
1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni e parametri
Articolo 3 - Interventi straordinari di ampliamento
Articolo 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Articolo 5 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Articolo 6 - Immodificabilità della destinazione duso e del numero degli alloggi
Articolo 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
Articolo 8 - Sanzioni
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 23 della l.r. 39/2005