Articolo Normativa

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Articolo 11

Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/1/2009, N. 2
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TITOLO II - Sostegno all’economia

Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato

1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L’organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (1) (3)
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. (1)
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici e privati, ovvero con l’intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (4)
5 -bis . Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l’organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all’Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l’anno 2009. (2)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28/1/2009, n. 2.
(3) Comma dapprima abrogato dall'art. 1, comma 3, DL 21/6/2013, n. 69. Successivamente il comma 3 dell'art. 1 DL 21/6/2013, n. 69 è stato soppresso dalla legge di conversione 9/8/2013, n. 98.

(4) Comma modificato dall'art. 13, DL 8/4/2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5/6/2020, n. 40.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
Articolo 2 - Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e’ costituito dal saggio BCE
Articolo 2 bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
Articolo 2 ter - Utilizzo del risparmio degli enti locali
Articolo 3 - Blocco e riduzione delle tariffe
Articolo 4 - Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
Articolo 5 - Detassazione contratti di produttività
Articolo 6 - Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
Articolo 7 - Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo
Articolo 8 - Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Articolo 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Articolo 10 - Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP
Articolo 11 - Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
Articolo 12 - Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
Articolo 13 - Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)
Articolo 15 - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Articolo 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
Articolo 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
Articolo 17 - Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero
Articolo 18 - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
Articolo 18 bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
Articolo 19 - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche’ disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
Articolo 19 bis - Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile
Articolo 19 ter - Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Articolo 20 - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.
Articolo 21 - Finanziamento legge obiettivo
Articolo 22 - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
Articolo 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa’ civile nello spirito della sussidiarieta’.
Articolo 24 - Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
Articolo 25 - Ferrovie e trasporto pubblico locale
Articolo 26 - Privatizzazione della societa’ Tirrenia
Articolo 27 - Accertamenti
Articolo 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
Articolo 29 - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
Articolo 30 - Controlli sui circoli privati
Articolo 30 bis - Disposizioni fiscali in materia di giochi
Articolo 31 - IVA servizi televisivi
Articolo 31 bis - Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari
Articolo 32 - Riscossione
Articolo 32 bis - Semplificazione delle modalita’ di riscossione coattiva
Articolo 32 ter - Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche’ ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
Articolo 33 - Indennita’ per la cosiddetta vacanza contrattuale
Articolo 34 - LSU Scuola
Articolo 35 - Copertura finanziaria
Articolo 36 - Entrata in vigore