Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 12/9/2008 n. 16

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

Articolo 6

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa

Parte I - Disposizioni per l’assestamento annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Titolo II - Disposizioni urgenti di semplificazione

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa

1. Dopo l’articolo 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente:
“Art. 19 ter
Semplificazione dei rapporti con le imprese
1. Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 19 bis, sono adottate le misure di semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocratici connessi all’avvio e all’esercizio dell’attività delle imprese e per razionalizzare le relative procedure, previste dalla normativa provinciale.
2. I regolamenti possono prevedere l’affidamento alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai centri di assistenza fiscale, ai patronati e ai professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini professionali che rispettino gli standard qualitativi stabiliti dalla Giunta provinciale, dell’istruttoria di procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale e la possibilità di sostituire la documentazione prescritta con asseverazioni di professionisti.
3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l’affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’attività di supporto informativo agli utenti e di ricezione delle domande destinate alle strutture provinciali; l’affidamento può essere disposto dai comuni con riguardo ai procedimenti di loro competenza.”
2. Dopo l’articolo 40 bis della legge provinciale n. 23 del 1992 è inserito il seguente:
“Art. 40 ter
Disposizioni per un’amministrazione di qualità
1. Al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e tenuto conto dei dati risultanti dal controllo di gestione, la Provincia effettua l’analisi e il monitoraggio periodico dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento e, se possibile, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, mettendo in relazione i risultati delle analisi effettuate con i benefici conseguibili a seguito dei procedimenti. La Giunta provinciale individua la struttura competente e i criteri e le modalità per la realizzazione di queste attività.
2. Con cadenza almeno annuale la struttura individuata ai sensi del comma 1 predispone, previo parere dell’organismo del Consiglio provinciale competente in materia, una relazione concernente l’attività effettuata, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione o di soppressione delle attività che non generano valore. 3. Per migliorare la qualità dei processi organizzativi sono attivati meccanismi di autovalutazione e autodiagnosi, in base agli strumenti di qualità totale definiti dall’Unione europea per le pubbliche amministrazioni, e sono adottate misure per promuovere tecniche di valutazione della qualità della prestazione organizzativa mediante il confronto e la comparazione con pubbliche amministrazioni di eccellenza.
4. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.” 3. Dopo l’articolo 40 ter della legge provinciale n. 23 del 1992 è inserito il seguente:
“Art. 40 quater
Servizio di garanzia del cittadino-cliente
1. I processi di servizio, come definiti dall’articolo 40 bis, comma 2, sono svolti con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure inerenti la valutazione e la definizione degli standard qualitativi. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un documento denominato “Servizio di garanzia del cittadino-cliente”, aggiornato con cadenza almeno triennale. Il documento definisce gli standard qualitativi per ciascun processo di servizio, la loro pubblicizzazione, i casi e le modalità di corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli standard di qualità.
3. Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti responsabili delle strutture che erogano i servizi.
4. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio per l’attuazione di questo articolo sono effettuate dal dipartimento competente in materia di organizzazione.
5. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.” 4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Provincia adotta gli interventi necessari per consentire agli interessati di comunicare con l’amministrazione provinciale in via telematica. La Provincia, in particolare, garantisce la possibilità di presentare per via telematica, con efficacia legale, tutte le domande comunque denominate, a eccezione di quelle espressamente escluse con deliberazione della Giunta provinciale in ragione della complessità tecnica nella gestione della documentazione da allegare alla domanda.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, per assicurare la certezza nei rapporti tra i cittadini, le imprese e l’amministrazione provinciale, le strutture provinciali rendono disponibile e tengono aggiornata la modulistica e la documentazione che le riguarda. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l’attivazione di un’area di certificazione all’interno del portale istituzionale della Provincia. I documenti dotati di certificazione sono validi in tutti i rapporti intercorrenti con l’amministrazione provinciale.
6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia adeguano i propri ordinamenti ai principi dei commi 4 e 5.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di oneri per la contrattazione del comparto sanitario
Articolo 2 - Dotazione organica complessiva dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale
Articolo 3 - Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse assegnate con il bilancio 2009
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 5 - Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)
Articolo 6 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa
Articolo 7 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 9 ter nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 9 - Titoli brevi
Articolo 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative)
Articolo 11 - Modificazione dell’articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)
Articolo 12 - Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Articolo 15 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 16 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 17 - Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di retribuzione di risultato
Articolo 18 - Istituzione dell’imposta provinciale sulle attività produttive e proroga di agevolazioni
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 20 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)
Articolo 21 - Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al “Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento”), e dell’articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”
Articolo 22 - Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di costituzione della società “Patrimonio del Trentino s.p.a.”
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse)
Articolo 24 - Modificazioni dell’articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)
Articolo 25 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 26 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative
Articolo 27 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese
Articolo 28 - Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, in materia di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà
Articolo 29 - Modificazioni dell’articolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), e degli articoli 111 e 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica)
Articolo 30 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
Articolo 31 - Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori)
Articolo 32 - Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, in materia di economia montana, e dell’articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), e modificazioni dell’articolo 49 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dell’articolo 103 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di parchi agricoli
Articolo 33 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava)
Articolo 34 - Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dell’articolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
Articolo 35 - Modificazioni dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)
Articolo 36 - Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di sanzioni amministrative
Articolo 37 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
Articolo 38 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
Articolo 39 - Modificazione dell’articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia
Articolo 40 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)
Articolo 41 - Modificazioni dell’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
Articolo 42 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Articolo 43 - Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia)
Articolo 44 - Modificazioni dell’articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23
Articolo 45 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all’abbattimento dei costi dei mutui
Articolo 46 - Modificazione dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23
Articolo 47 - Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
Articolo 48 - Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)
Articolo 49 - Modificazioni dell’articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3
Articolo 50 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), e abrogazione dell’articolo 74 (Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10
Articolo 51 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza)
Articolo 52 - Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria
Articolo 53 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 54 - Modificazione dell’articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)
Articolo 55 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, in materia di promozione della cultura della pace
Articolo 56 - Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)
Articolo 57 - Disposizioni finanziarie inerenti l’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Articolo 58 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 59 - Determinazione dell’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per gli anni 2006-2009
Articolo 60 - Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
Articolo 61 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.