Legge Regionale Calabria 13/6/2008 n. 15
Articolo 38
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13
TITOLO IV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI VIGENTI
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13
1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, sono apportate te seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 3, sono aggiunte le parole: “nei limiti di
cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4”;
b) l’art. 4, è così sostituito:“1. Per le spese organizzative,
di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione,
comprese l’assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche
Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con
rapporto regolato da contratto di diritto privato, l’acquisizione di consulenze
qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere
l’attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun
Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio
regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con
legge regionale.2. L’Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse
disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.3.
A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari
al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero
dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.4. Il restante 50 per cento
è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo
stesso. L’Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un
“quoziente di assegnazione” che sarà pari alla somma residua
da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo
sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il “quoziente”
per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo.5. Se nel corso
dell’anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un
Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza
numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione
dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui
la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è
intervenuta”.
c) l’art. 8 è abrogato;
d) l’art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:“1. Il personale
di cui all’art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei
Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede
all’assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra
Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione
ai Gruppi”.
e) all’art. 9, comma 4, dopo le parole “a termine” sono aggiunte
le parole “.Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi
del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria”
.f) all’art. 9, comma 5, dopo le parole “trattamento economico”
sono aggiunte le parole “del personale comandato”.
g) l’art. 11 è abrogato;
h) all’art. 12, dopo le parole “di ciascuna componente” sono
aggiunte le parole “sulla scorta delle direttive fissate dall’Ufficio
di Presidenza”.
i) l’allegato 1 recante la “Tabella A”, richiamata dall’art.
8, e abrogato.2. Il tetto massimo annuo di cui all’articolo 4 della legge
regionale 15 marzo 2002, n. 13, per come modificato dal presente articolo, è
pari all’importo complessivo di spesa sostenuto per i gruppi per l’anno
2007 certificato dall’Ufficio di Presidenza, ridotto di un milione di
euro.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Copertura finanziaria somme pignorateArticolo 2 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 3 - Disposizioni finanziarie diverse
Articolo 4 - Riallocazione di somme non impegnate negli esercizi precedenti
Articolo 5 - Interventi a sostegno delle situazioni di povertà
Articolo 6 - Finanziamento dei Programmi Operativi Regionali 2007 - 2013
Articolo 7 - Aiuti per la ricerca e linnovazione
Articolo 8 - Contributi diversi
Articolo 9 - Interventi socio-assistenziali
Articolo 10 - Disposizioni in materia di edilizia sociale
Articolo 11 - Organizzazione del bilancio regionale
Articolo 12 - Bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale
Articolo 13 - Controlli interni
Articolo 14 - Semplificazione amministrativa, razionalizzazione della spesa, certificazione della qualità e carte dei servizi
Articolo 15 - Interventi per il coordinamento delle procedure di spesa
Articolo 16 - Ordinamento contabile della Regione
Articolo 17 - Contenimento della spesa per beni e servizi
Articolo 18 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 19 - Norme in materia di società a partecipazione regionale
Articolo 20 - Programma di interventi in materia di credito alle imprese
Articolo 21 - Rapporti con il partenariato economico e sociale
Articolo 22 - Sportello unico regionale per le attività produttive
Articolo 23 - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Articolo 24 - Trasformazione degli istituti regionali di cultura
Articolo 25 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale sul Corecom - Calabria
Articolo 28 - Modifiche alle leggi regionali in materia urbanistica
Articolo 29 - Modifiche alle leggi regionali in materia di edilizia pubblica residenziale
Articolo 30 - Modifiche a leggi regionali in materia di commercio
Articolo 31 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale inerente al funzionamento dellAutorità dì Bacino regionale
Articolo 33 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale in materia di servizi di vigilanza ecologica
Articolo 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari - Valle Crati
Articolo 36 - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8
Articolo 37 - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8
Articolo 38 - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13
Articolo 39 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3
Articolo 40 - Soppressione delle ARDIS
Articolo 41 - Misure per la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale
Articolo 42 - Modifiche a leggi regionali diverse
Articolo 43 - Norme in materia di personale
Articolo 44 - Interpretazione autentica art. 7 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8
Articolo 45 - Norme a tutela delloccupazione
Articolo 46 - Programmi di sostegno alle politiche occupazionali
Articolo 47 - Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali veterinari
Articolo 48 - Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati del 118
Articolo 49 - Tariffe in materia sanitaria
Articolo 50 - Disposizioni varie in materia sanitaria
Articolo 51 - Investimenti nel settore della Sanità
Articolo 52 - Misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per lanno 2007
Articolo 53 - Misure in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Articolo 54 - Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 55 - Copertura finanziaria
Articolo 56 - Pubblicazione
