Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16
Articolo 21
Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione
PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA
Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA né a comunicazione purchè effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei Parchi:
a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;
f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico.
g) l’installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione (1)
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell’attività, da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici:
a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di manufatti funzionali all’attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;
b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
c) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari semprechè non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d’uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie, salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici caratterizzanti l’edilizia storica;
d) interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio indicati nelle lettere d) e h) dell’articolo 7, comma 2, laddove conformi alle specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla gamma dei colori prevalenti nel contesto;
e) interventi relativi all’installazione di:
1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;
2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;
3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m..
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.
I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali. (2)
pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;
f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione di cui all’articolo 27, comma 9, ed interventi relativi a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di armadietti per terminazioni di rete;
g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 28, comma 16;
h) l’installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione è priva di effetti.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
6. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l’installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera
e) è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 159 del decreto medesimo qualora l’intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime o di Conservazione dell’assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l’installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove l’intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto. (3)
7. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Le disposizioni
di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 5 della l.r. 22/2007.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi da realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni.
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(1) Lettera aggiunta dall'art.1, l.r. 24/12/2008, n. 45.
(2) Lettera sostituita dall'art.1, l.r. 24/12/2008, n. 45.
(3) Comma modificato dall'art.1, l.r. 24/12/2008, n. 45.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme